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Licenziamento medici a 65 anni: la spiegazione

Alla data della sentenza era in vigore una normativa differente da quella attuale
Medlex

Ne abbiamo parlato su Dottnet nelle settimane scorse in riferimento ad una sentenza della Cassazione: dipendenti pubblici licenziati al compimento dei 65 anni (Cassazione - n° 11008 del 9 giugno 2020) un sentenza che ha lasciato non pochi dubbi riguardo alla possibilità che per gli statali ci possa essere il licenziamento d’ufficio per il limite di età ordinamentale.

In pratica si sanciva il diritto della Pubblica Amministrazione di licenziare d’ufficio un medico convenzionato, a cui era stato conferito un incarico di dirigente responsabile di struttura complessa, al compimento dei 65 anni; una decisione, quella dei giudici, che ha fatto pensare alla possibilità che d’ora in avanti la Pubblica Amministrazione possa risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro dei dipendenti al compimento dei 65 anni.

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Ma in realtà le cose non stanno proprio così: a dare la spiegazione riguardo all’applicazione della suddetta sentenza verso tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione è PensioniOggi.it che è partito dal contenuto della sentenza per capire come questa si applica in tutte quelle situazioni in cui un dipendente pubblico compie i 65 anni di età. D’altronde questo aspetto è molto importante perché da ciò dipende anche la possibilità che improvvisamente si possa restare senza stipendio e senza pensione.

Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha emesso una sentenza con la quale, come anticipato, riconosce il diritto della Pubblica Amministrazione di licenziare d’ufficio un medico convenzionato a cui era stato conferito l’incarico di dirigente responsabile di una struttura complessa.

Al che molti hanno pensato che questa sentenza potesse portare anche altri contenziosi di questo tipo allo stesso risultato, autorizzando in ogni caso la PA a licenziare d’ufficio i dipendenti che raggiungono il limite d’età ordinamentale.

Ma c'è una questione di date, un elemento rilevante nella vicenda: il fatto su cui hanno valutato gli Ermellini risaliva al 15 gennaio 2008, quando il medico protagonista della vicenda firmò un contratto determinato della durata di tre anni salvo poi essere licenziato d’ufficio il 1° ottobre dell’anno successivo per aver compiuto i 65 anni, limite ordinamentale per il ruolo ricoperto. Questo nonostante il medico avesse presentato domanda per il trattenimento in servizio per un altro biennio, in quanto inviata oltre i termini previsti.

Va detto, però, che che allora era in vigore una normativa differente da quella attuale che invece tutela i dipendenti pubblici dalla possibilità di perdere lo stipendio non avendo ancora maturato i requisiti per la pensione. O meglio, in quell’occasione - tra il 2008 e il 2009 - il diritto alla pensione di vecchiaia per i dipendenti pubblici (uomini) si raggiungeva proprio all’età di 65 anni, coincidendo così con il limite anagrafico per la permanenza in servizio.

Oggi, che queste due età non coincidono più (per la pensione di vecchiaia è necessario il compimento dei 67 anni), la Pubblica Amministrazione può collocare in quiescenza d’ufficio un dipendente che raggiunge l’età del limite ordinamentale solo quando questo nel frattempo ha maturato i requisiti per la pensione anticipata che ricordiamo essere:

  • 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini;
  • 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne.

La pensione - come previsto dal decreto 4/2019 - decorre però dal terzo mese successivo a quello di presentazione della domanda. Questa l’unica condizione: non è sufficiente, ad esempio, aver maturato i requisiti per poter andare in pensione con Quota 100, visto che in quel caso l’Amministrazione di appartenenza non può comunque procedere al licenziamento d’ufficio.

E cosa succede qualora al compimento dei 65 anni il dipendente pubblico non ha maturato i suddetti requisiti? Semplice, il licenziamento d’ufficio non può essere disposto e il dipendente dovrà restare in servizio fino a 67 anni.

Medlex
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