
Per i periodi lavorati fino al 31 dicembre 1995 si deve calcolare il 2,5 % per anno d’anzianità contributiva anche per chi ha compiuto 65-66 anni
Taglio alle pensioni dei medici dipendenti pubblici, ospedalieri, iscritti alla Cassa pensioni sanitari ( CPS ). I periodi lavorati fino al 31 dicembre 1995, ricadenti pertanto nel sistema retributivo, venivano valorizzati con una tabella risalente al 1965. Era un sistema pensato per permettere a chi avesse 40 anni di contributi di andare in pensione con il 100% della retribuzione. Lo riporta IlSole24ore. Il sistema usato dalla Cassa pensioni sanitari (e da quelle di altre categorie, come i dipendenti degli enti locali) non era però lineare ma assegnava percentuali proporzionalmente più alte per i primi anni di carriera. Questo sia perché gli stipendi ad inizio carriera sono notoriamente più bassi, sia per tutelare vedove e orfani. Se un medico fosse deceduto dopo pochi anni di lavoro la pensione su cui calcolare la reversibilità doveva essere significativa.
Così, per esempio, per chi avesse lavorato solo un giorno, la pensione sarebbe stata del 23,865% dello stipendio; con 10 anni di contributi la percentuale sarebbe salita al 31,819%; con 20 anni al 45%; con un’anzianità di 35 anni si avrebbe avuto diritto all’82,5%, fino ad arrivare al 100% della retribuzione, appunto, con 40 anni di contributi.
Intanto la recente legge di Bilancio ha indicato, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che i limiti ordinamentali, già previsti dai rispettivi settori di appartenenza, dal 1° gennaio 2025 si intendono elevati, ove inferiori, al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia che è di 67 anni d’età. Condizione accolta da molti favorevolmente perché impediva, in alcuni casi l’intervento castratorio da parte delle amministrazioni che bloccavano la continuazione del rapporto di lavoro al raggiungimento del 65 esimo anno d’età. Tuttavia, l’Inps, con la circolare n.53 del 5 marzo, ha rappresentato, di conseguenza, la condizione che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenute a partire dall’anno 2025, in presenza di un’età anagrafica pari o superiore a 65 anni ma inferiore a 67, le relative quote di pensione calcolate con il sistema retributivo verranno determinate con le aliquote di rendimento di cui all’Allegato II già previste della legge di Bilancio 2024. E cioè con le aliquote del 2,5 % per anno d’anzianità contributiva al posto delle più vantaggiose di quelle precedenti della tabella del 1965. Come spesso accade oltre che al danno si aggiunta la beffa. Il danno con la riduzione degli importi pensionistici e la beffa per i molti che credevano di essere salvaguardati dalla disposizione di esonero dalla nuova tabella pensionandosi con 65/66 anni d’età.
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