Per i medici convenzionati tutto come prima: gli Accordi Collettivi in vigore prevedono già la possibilità di restare in servizio fino a 70 anni di età, ma questo limite rimane tuttora invalicabile, anche in tempo di emergenza sanitaria
Cancelli aperti per tutti i medici dipendenti che desiderano restare in servizio anche dopo il raggiungimento dei 65 anni di età. Già il decreto legislativo 502 del 1992 prevedeva di poter presentare un’istanza che consentiva di superare il limite dei 65 anni, soltanto al fine di raggiungere i 40 anni di servizio effettivo, senza mai superare i 70 anni di età. All’inizio del 2020 di fatto fu consentito, con una modifica inserita nel decreto milleproroghe, di restare al lavoro anche dopo il raggiungimento dei 40 anni di servizio.
Ora quella norma, in tempo di emergenza Covid, è stata completamente riscritta. Fino al 31 dicembre 2022 tutti i dirigenti medici del Servizio Sanitario Nazionale possono presentare, a prescindere da quanti siano gli anni di lavoro effettivo già maturati, domanda di trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio, e comunque non oltre il settantesimo anno di età.
La domanda può essere presentata non soltanto dai dirigenti medici, ma anche da quelli del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale e dai medici in servizio come dirigenti sanitari presso il Ministero della Salute. Inoltre, a differenza di quanto accadeva in precedenza, quando le amministrazioni erano comunque tenute all’assunzione di nuovi professionisti in breve tempo, ora esse possono accogliere la richiesta a prescindere dall’avvio delle procedure di assunzione.
Va pure considerato che, com’è noto, il decreto legge n. 18/2020 consente a quei professionisti che hanno presentato la domanda di trattenimento in servizio, di restare al lavoro anche dopo il compimento dei 70 anni di età, fino al termine dello stato di emergenza, attualmente fissato al 31 gennaio 2021. E, dato che questa disposizione esiste dall’inizio della pandemia e che l’emergenza non accenna a terminare, non è escluso che alcuni medici stakanovisti possano arrivare quasi al traguardo dei 72 anni.
Nessuna novità, invece, almeno per ora, sul versante dei medici convenzionati: gli Accordi Collettivi in vigore prevedono già la possibilità di restare in servizio fino a 70 anni di età, ma questo limite rimane tuttora invalicabile, anche in tempo di emergenza sanitaria. L’unica piccola deroga, in casi assolutamente eccezionali, è rappresentata dal medico che, già in possesso del diritto a pensione, rimane a fare il sostituto di se stesso, in zone particolarmente disagiate e per un breve lasso di tempo, in attesa che la Asl di riferimento sia in condizione di nominare un sostituto.
In verità, per gli specialisti ambulatoriali, era stata in passato ventilata la possibilità di un trattenimento volontario in servizio fino a 72 anni, qualora l’interessato avesse aderito alla APP, il particolare meccanismo di condivisione del proprio impegno orario con un medico neo assunto, in cambio di un parziale anticipo della pensione. Ma, nonostante la recente attivazione della APP, nulla è finora cambiato sul versante dell’età pensionabile.
L’Enpam ha sottoscritto uno specifico protocollo d’intesa con due associazioni rappresentative delle strutture accreditate, AIOP ed ACOP
Possono essere riscattati, in tutto o in parte, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, i periodi successivi al 31 dicembre 1995 e precedenti al primo gennaio 2024
L’importo della trattenuta verrà prelevato in unica soluzione nei casi in cui il netto pensionistico corrisposto a luglio 2025, dopo l’effettuazione del prelievo, risulterà superiore al 50% del netto percepito nel mese precedente
Secondo l’ultimo Monitoraggio Inps, da gennaio a marzo 2025 sono stati liquidati 194.582 nuovi trattamenti pensionistici. Di questi, solo 54.094 sono pensioni anticipate (dato ancora provvisorio), con un assegno medio di 2.065 euro
Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo
Quando ad essere accentrati sono periodi contributivi particolarmente lunghi, il costo può diventare importante e divenire un deterrente spesso insuperabile
L’integrazione, in Enpam, è curata dal Servizio Trattamento Giuridico e Fiscale delle Prestazioni, dell’Area della Previdenza.
Il cedolino è già disponibile, mentre i pagamenti partiranno a inizio mese
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