Secondo la Cassazione il professionista aveva realizzato attività comportanti una concorrenza sleale in danno degli altri farmacisti della zona
La Cassazione ha rigettato un ricorso proposto da un farmacista contro la decisione della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (C.C.E.P.S.), che aveva confermato, seppur riducendo l’entità della misura (da 45 a 30 giorni di sospensione dell’attività professionale), la sanzione disciplinare irrogata da un Ordine ad un titolare di farmacia, per aver posto in essere una condotta atta a sviare la clientela mediante l’abbuono totale o parziale del pagamento di ticket obbligatori per legge, praticando, tra l’altro, condizioni differenti di sconto alla clientela con riferimento ai farmaci non convenzionati.
In questo modo, il farmacista - si legge su Quotidiano Sanità - aveva realizzato attività comportanti una concorrenza sleale in danno degli altri farmacisti della zona, con conseguente pregiudizio anche economico per gli stessi, in violazione dell’articolo 2598 del codice civile e dell’articolo 3, comma 2 lett. c) del Codice Deontologico del Farmacista.
Nel rigettare tutti i motivi di ricorso, i Giudici hanno sottolineato, da un lato, che il ritardo nell’adozione del provvedimento conclusivo del giudizio disciplinare non comporta la consumazione del potere sanzionatorio dell’Ordine professionale e, dall’altro, che il termine quinquennale di prescrizione, cui è soggetta l’azione disciplinare, decorre sì dalla commissione dell’illecito ma è interrotto dall’eventuale avvio del procedimento penale a carico dell’incolpato a prescindere da un eventuale provvedimento di archiviazione in questa sede che, ove fosse poi adottato, determinerà la riattivazione del giudizio disciplinare e la ripresa del decorso del relativo termine prescrizionale.
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