Canali Minisiti ECM

Consiglio di Stato: il medico è libero di prescrivere il farmaco più appropriato

Medlex Redazione DottNet | 19/05/2021 17:56

Anche se la scelta di appropriatezza terapeutica ricade sul farmaco on-label più costoso del medicinale prescrivibile off-label

Il Consiglio di Stato ribadisce come il medico debba essere libero di prescrivere il farmaco da lui ritenuto maggiormente appropriato al caso clinico che deve trattare e qualora la scelta di appropriatezza terapeutica ricada sul farmaco on-label più costoso del medicinale prescrivibile off-label, “ciò non comporta alcuna conseguenza né economica né disciplinare per il prescrittore, né tantomeno comporta oneri a carico della struttura sanitaria presso cui il paziente è stato curato".

La sentenza nasce da un ricorso della Regione Lombardia contro la sentenza del Tar che, lo scorso agosto, aveva annullato la delibera della Giunta regionale n. XI/1986, in merito alla “Determinazione del rimborso regionale delle prestazioni farmacologiche per il trattamento della degenerazione maculare legata all’età e della compromissione visiva dovuta a edema maculare diabetico con i farmaci ANTI-VEGF intravitreali”.  La delibera stabiliva che, “dal 1 agosto 2019 per il trattamento della degenerazione maculare legata all'età e della compromissione visiva dovuta a edema maculare diabetico relativamente al trattamento con i tre medicinali che sono rendicontati in File F [cioè Eylea (di Bayer), Lucentis (di Novartis) e Avastin (di Roche)] un rimborso pari a 55,6 Euro per singola somministrazione per occhio”.

pubblicità

Una decisione contro cui la Bayer aveva presentato ricorso al Tar, ritenendo la delibera illegittimamente basata su un giudizio di equivalenza terapeutica riservato per legge all’Aifa. I giudici del Tar avevano quindi osservato come, “anche se l'equivalenza terapeutica ha la finalità di agevolare l'acquisto di farmaci in concorrenza, il principio non potrebbe essere spinto fino al punto da violare la libertà prescrittiva del medico e il principio di continuità terapeutica”. La “delibera impugnata comporta surrettiziamente (senza prevederlo formalmente) una palese coercizione del medico, tenuto conto che il farmaco on-label viene rimborsato dalla struttura presso cui è erogato in modo del tutto disancorato dal costo del farmaco, con la conseguenza che la differenza rimane a carico della struttura sanitaria, non potendo neppure essere richiesto un contributo del paziente, trattandosi di farmaco classificato in classe H/OSP a totale carico del SSR”.

La coercizione indiretta conseguente al parziale rimborso del costo del medicinale, per il giudici, “è tale da compulsare la libertà prescrittiva del medico, anche ledendo il principio della continuità terapeutica”. In pratica la Regione - come riferisce il Tar e come si legge su Quotidiano Sanità - ha esorbitato dalle proprie attribuzioni, invadendo le competenze esclusive di AIFA in tema di determinazione del prezzo di rimborso a carico del S.S.N., realizzando un indebito condizionamento sul medico prescrittore ed alterando anche i principi relativi all’impiego off label dei farmaci”. Dunque, riconoscendo un rimborso fisso, di gran lunga inferiore al costo di acquisto del medicinale effettivamente somministrato (anche dello stesso Avastin), la Regione ha imposto direttamente a carico della struttura erogatrice un onere economico “improprio”, pari al “differenziale” di prezzo.

“Onere, quest’ultimo - osserva il Consiglio di Stato, riporta Quotidiano Sanità -, che non solo non è contemplato dalla legge, ma che dovrebbe comunque essere sostenuto dal S.S.N. costituendo una quota parte del prezzo di rimborso negoziato a livello statale dall’AIFA. In tal modo, il medico prescrittore è stato posto dinanzi all’alternativa se prescrivere il farmaco che ritiene – in scienza e coscienza – più adatto alle condizioni cliniche del paziente, scaricando però sulla propria struttura di appartenenza il “maggior costo” non rimborsato dalla Regione, oppure preferire quello off label solo perché rimborsato quasi integralmente. Tenuto conto che il divario di prezzo tra Avastin e gli altri medicinali prescrivibili on label è assai rilevante, il medico è indotto a prescrivere il farmaco più economico, con conseguenze lesive degli interessi economici delle società farmaceutiche appellate”.

Commenti

I Correlati

Anche un sms per ricordare che possono accedere ad un controllo

I medicinali a base di enalapril iniettabile non sono disponibili in Italia da oltre vent’anni, in seguito alla revoca dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) su rinuncia da parte dell’azienda farmaceutica titolare, nel 2000

La lettura combinata delle norme suggerisce, pertanto, di fare esclusivo riferimento ai termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell’anno in cui è disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari per e

Mandelli: "Un farmacista che rafforza il proprio ruolo qualificato di dispensatore del farmaco e sempre più presidio fondamentale per le attività di prevenzione e diagnosi precoce, a tutto vantaggio dei pazienti e della sostenibilità del Servizio San

Ti potrebbero interessare

Nell'ordinanza n. 5922/2024 la Cassazione ricorda le regole di riparto dell'onere probatorio qualora un soggetto invochi il risarcimento del danno da errore medico in ragione di un rapporto di natura contrattuale

La sentenza: assolto militare che rifiutò di indossarla, Matteo Bassetti consulente

I giudici si sono rifatti a una norma del ‘91 secondo la quale il medico in servizio di guardia deve rimanere a disposizione «per effettuare gli interventi domiciliari al livello territoriale che gli saranno richiesti

La Suprema Corte statuisce il principio per cui il credito concernente la rivalutazione annuale e la rideterminazione triennale dell’importo della borsa di studio, spettante ai medici specializzandi, ex art. 6 della legge n. 257 del 1991, è soggetto

Ultime News

Anche un sms per ricordare che possono accedere ad un controllo

I medicinali a base di enalapril iniettabile non sono disponibili in Italia da oltre vent’anni, in seguito alla revoca dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) su rinuncia da parte dell’azienda farmaceutica titolare, nel 2000

La lettura combinata delle norme suggerisce, pertanto, di fare esclusivo riferimento ai termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell’anno in cui è disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari per e

Mandelli: "Un farmacista che rafforza il proprio ruolo qualificato di dispensatore del farmaco e sempre più presidio fondamentale per le attività di prevenzione e diagnosi precoce, a tutto vantaggio dei pazienti e della sostenibilità del Servizio San