L’emendamento al decreto sostegni presentato dalla senatrice-medico Maria Rizzotti e caldeggiato dell’Enpam, con il quale si sopprimeva la norma contestata, è stato stralciato dai lavori assembleari e trasformato in un Ordine del Giorno
Brutte notizie (ma non troppo) per i medici che confidavano in una rapida e completa soluzione del problema dell’incumulabilità tra emolumenti percepiti come vaccinatori per l’emergenza Covid e pensione di vecchiaia, ai sensi dell’art. 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29.
Infatti, l’emendamento al cosiddetto decreto sostegni presentato dalla senatrice-medico Maria Rizzotti e fortemente caldeggiato dell’Enpam, con il quale si sopprimeva la norma contestata, è stato stralciato dai lavori assembleari e trasformato in un Ordine del Giorno, già accolto, che impegna il governo in tal senso.
Se si allungano i tempi per la definitiva eliminazione del problema, va tuttavia rilevato che le sue dimensioni sono state notevolmente ridotte dalla circolare Inps 70/2021, tant’è vero che allo stato non è giunta notizia dell’effettivo blocco di pensioni già in erogazione, né da parte dell’Enpam, né da parte dell’Inps. In sostanza, l’Istituto ritiene compatibili con la pensione (sia di vecchiaia sia anticipata) tutti gli incarichi di lavoro dipendente conferiti sulla base del bando Arcuri dalle agenzie di somministrazione (la stragrande maggioranza dei rapporti in essere), con la sola eccezione dei pensionati di Quota 100, o lavoratori cosiddetti precoci, ovvero titolari di pensione da APE sociale che non abbiano ancora raggiunto l’età di pensionamento di vecchiaia (attualmente 67 anni).
Per l’Inps sono pure completamente cumulabili (sostanzialmente senza eccezioni) i redditi derivanti da rapporti di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti sulla base dell’art. 2-bis, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020, perché questa norma (che consente appunto la piena cumulabilità fra il compenso e la pensione, compresa quella di Quota 100) è da considerarsi speciale (e quindi prevalente), rispetto alla famigerata previsione di cui all’art. 3-bis del decreto-legge n. 2/2021, anche se quest’ultima è intervenuta successivamente. Si tratta di incarichi conferiti a decorrere dal 30 aprile 2020, per una durata non superiore a sei mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza. L’art. 1, comma 423 della legge n. 178/2020 ha stabilito che questi incarichi possono proseguire nell’anno 2021, anche mediante proroga, e non oltre il 31 dicembre 2021.
In buona sostanza, il medico pensionato che non voglia incappare in spiacevoli conseguenze derivanti dalla sua partecipazione alla lotta contro il Covid e che alla data del 13 marzo 2021 non fosse già titolare di rapporto, deve per ora richiedere alla sua Asl un contratto di lavoro autonomo (ovvero di collaborazione coordinata e continuativa) non sulla base dell’art. 3-bis del D.L. n. 2021, ma ai sensi dell’art. 2-bis del D.L. 18/2020, con una durata che non vada oltre il 31 dicembre 2021. E’ comunque verosimile ritenere che, se la situazione di emergenza pandemica dovesse protrarsi, con il 2022 si potranno stipulare nuovi contratti ai sensi del 3-bis, perché in quasi 8 mesi il legislatore avrà il tempo di correggere la disposizione normativa abolendo il passaggio incriminato, ed attuando gli impegni già assunti dal Governo.
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