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Pensioni e incarichi Covid: ancora novità per i medici

Per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art.2-bis, comma 5 del Dl Cura Italia resta ferma la possibilità di cumulo tra remunerazione dell'incarico e trattamento pensionistico
Pensioni e incarichi Covid: ancora novità per i medici
Previdenza

Mentre il Covid, almeno in questo periodo, sembra allentare un poco la presa, non c’è invece pace per la disciplina degli incarichi assegnati ai medici pensionati, riguardo alla cumulabilità fra stipendio e pensione.

Infatti, il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Sostegni-bis) è intervenuto sulla disciplina - introdotta dall'articolo 3-bis del Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29 – che prevedeva la sospensione del trattamento pensionistico ai medici in quiescenza a cui era stato conferito un incarico retribuito per far fronte all’emergenza Covid-19.

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In particolare il comma 9 dell’art. 34 reca una norma di interpretazione autentica - avente, quindi, effetto retroattivo - che, fino al 31 dicembre 2021, consente comunque la remunerazione degli incarichi attribuiti ai sensi dell’art. 2-bis, comma 5 del Dl 17 marzo 2020, n. 18 (il cosiddetto Decreto Cura Italia), da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

Quindi, la norma di interpretazione autentica di cui al comma 9 - in conformità all'interpretazione già seguita dalla circolare dell'INPS n. 70 del 26 aprile 2021 - prevede che per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art.2-bis, comma 5 del Dl Cura Italia resti ferma la possibilità di cumulo tra remunerazione dell'incarico e trattamento pensionistico.

Sempre l’art. 34, al comma 8, per tutte le altre fattispecie di incarico, ha eliminato la previsione tassativa della sospensione della pensione, consentendo l'opzione tra il mantenimento del trattamento pensionistico e la remunerazione dell'incarico medesimo. Di seguito il testo in parola:

9. In considerazione del contributo fornito per far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, si interpretano nel senso che esse non si applicano, per l'anno 2021, agli incarichi di cui all'articolo 2 bis, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27.

Questo invece è il testo modificato dell’art. 3-bis- del DL 2/2021:

Art. 3-bis. (Incarichi retribuiti al personale sanitario collocato in quiescenza)

    • In relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 le aziende sanitarie e socio-sanitarie, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono conferire incarichi retribuiti, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022, al personale sanitario collocato in quiescenza avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Il predetto personale opta per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire.

In sostanza, quindi, il legislatore ha chiuso ogni prospettiva per gli incarichi ai pensionati che dovessero protrarsi oltre il 31 dicembre 2021. Se così dovesse essere, il medico, tra stipendio e pensione, sceglierà di rinunciare a quello con importo meno consistente, ma nella maggior parte dei casi rinuncerà del tutto all’incarico. Fino alla fine di quest’anno, invece, il Cura Italia continuerà a garantire il suo ombrello protettivo, almeno fino alla prossima puntata.

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