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Tar, per la pianta organica occorre il parere dell'Asl

Farmacia Redazione DottNet | 09/09/2021 20:56

Accolto il ricorso di alcune farmacie casertane contro l'amministrazione locale

Per la pianta organica delle farmacie approvata dalla giunta comunale di Caserta nel 2020 si riparte da zero. La Terza sezione del Tar Campania (presidente Anna Pappalardo) ha accolto i ricorsi che sono stati presentati contro l’Ente comunale da “Farmacia dott. Sergio Barca”, “Farmacia Fugaro S.n.c. dei Dott. Donatella Laudati e Angelo Laudati”, “Farmacia del Prete S.n.c. dei Dottori del Prete Pasqualemanuele e del Prete Maria Teresa”, “Farmacie Foglia S.r.l.” e quello di Nello Marotta Valentina Mossesso che chiedevano l’annullamento delle delibere approvate a luglio ed ottobre 2020 sulla rivisitazione della pianta organica delle farmacie nel Capoluogo.

I giudici hanno accolto, in particolare, un elemento mancante nella delibera approvata dalla giunta di Carlo Marino e che era stata già contestata lo scorso anno: l’aver dato il via libera al piano senza aver acquisito il parere obbligatorio dell’Asl così come prescritto dalla legge.

“L’amministrazione - scrivono i giudici - avrebbe lasciato sfornita di prova la circostanza di avere regolarmente ottemperato legislative. Difatti, né con la delibera n. 107/2020 né tantomeno nel presente giudizio il Comune di Caserta avrebbe dimostrato di aver coinvolto l’A.S.L. Caserta nel procedimento deliberativo, non avendo prodotto in giudizio alcun atto comprovante la trasmissione della bozza del provvedimento revisionale. I provvedimenti gravati risultano allora viziati sotto il profilo procedimentale, per essersi trovati gli Enti dotati di poteri consultivi (Ordine dei Farmacisti, limitatamente alla delibera n. 156/2020 e Azienda sanitaria, per entrambe le delibere, n. 170 come modificata dalla richiamata delibera n. 156, entrambe del 2020) nella impossibilità di esprimere il parere legislativamente previsto, aspetto rilevante, in conformità dell’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 2015, in quanto peraltro incidente, con carattere assorbente, sulla competenza ad adottare la delibera gravata”. Per questo motivo i ricorsi sono stati accolti ed il Comune condannato anche al pagamento delle spese.

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