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Esonero contributivo medici: un'occasione da non perdere

Previdenza Redazione DottNet | 12/09/2021 19:01

Per i medici e i dentisti i contributi da scontare sono quelli di Quota A riferiti al 2021 e quelli di Quota B relativi ai redditi 2020, da denunciare entro il 15 settembre 2021

Quest’anno, com’è noto, migliaia di medici e dentisti potranno fare a meno di pagare i contributi all’Enpam. Sarà lo Stato a farsi carico del pagamento, e la posizione contributiva degli interessati, ai fini della futura pensione, non subirà alcuna riduzione.  Per i medici e i dentisti i contributi da scontare sono quelli di Quota A riferiti al 2021 e quelli di Quota B relativi ai redditi 2020, da denunciare entro il 15 settembre 2021, nel limite massimo complessivo per ciascun iscritto di 3.000 euro su base annua.

Il primo requisito per far valere questa opportunità unica è presentare la relativa domanda: gli interessati possono farlo accedendo all’Area riservata del sito della Fondazione con le loro credenziali. Il termine è fissato al 31 ottobre 2021. Chi ha fatto domanda prima del 4 agosto deve ripresentarla. Questo è un requisito importante: senza la domanda tutti i contributi restano comunque dovuti per intero. Quindi, anche in caso di dubbio, vale la pena di fare la richiesta: sarà poi l’Enpam a comunicare che non si ha diritto e (specie per chi è in crisi di liquidità) si guadagnerà comunque tempo per ottemperare. Il beneficio è diretto principalmente ai liberi professionisti, salvo alcune eccezioni. I requisiti per averne diritto sono sostanzialmente i seguenti: 

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    • Essere in regola con i versamenti precedenti. Quindi non debbono esserci morosità sui contributi di Quota A fino all’anno 2020 compreso e su quelli di Quota B fino agli importi calcolati sul reddito 2019 compreso. Ovviamente, se ci sono pagamenti relativi alla sanatoria di morosità pregresse, già concordate con gli Uffici, che scadono dopo il 31 ottobre 2021, questi non impediscono di fruire del beneficio, ma è importante non tralasciare nessun pagamento dovuto fino a quella data. Allo stesso modo, se ci sono inadempienze, è necessario concordare con gli Uffici un rientro, con provvedimento precedente al 31 ottobre 2021. L’indirizzo pec dell’Enpam da utilizzare allo scopo è: protocollo@pec.enpam.it
    • Nel 2019 il reddito professionale non deve essere stato superiore a 50.000 euro.
    • Nel 2020 occorre aver subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi pari o superiore al 33 per cento rispetto a quelli del 2019. Questo principio si applica anche ai contribuenti in regime fiscale forfettario.

 Hanno comunque diritto all’esonero (senza applicare i limiti di cui ai precedenti punti 2 e 3) i medici, già collocati in pensione, a cui siano stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte alla pandemia. In questo caso l’esonero si applica con riferimento a tutto il reddito libero professionale prodotto nel 2020 (non soltanto quello legato al Covid), da versare entro il 2021. 

Il beneficio è precluso a tutti coloro che nel periodo di esonero sono stati titolari di un contratto di lavoro subordinato (quindi ad esempio il medico che nel 2020 era libero professionista ma nel 2021 lavora in ospedale non ha diritto all’esonero), con la sola eccezione del lavoro intermittente. Anche i titolari di pensione diretta nel 2021 (non quindi la reversibilità) sono esclusi dal beneficio; a questo proposito, visto che la presenza di pensione sarà valutata soltanto dopo la scadenza del termine, in alcuni casi può essere utile ritardare la presentazione della domanda di pensione (se la sua decorrenza rimane invariata) per incassare prima l’esonero.

Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 6921/2021, ha fornito alcuni ulteriori chiarimenti. Per i medici iscritti all’Albo nel 2020 non si applica il requisito del calo del fatturato; l’esonero non può invece riguardare i medici iscritti all’Albo prima del 2020 che nel 2019 non hanno conseguito né reddito né fatturato, e nemmeno possono ottenerlo gli iscritti dal 2021 in poi. Inoltre rimane comunque dovuto il contributo di maternità (per il 2021 pari ad € 44,55), anche se su questo punto si attende un ulteriore chiarimento, data la difformità di atteggiamento con l’Inps

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