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Farmacie, rinviato al 2023 l'obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri

Farmacia Redazione DottNet | 14/12/2021 21:05

C'è la “facoltà” di adempiere all’obbligo di invio dei dati al sistema TS, mediante la memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi giornalieri

Rinvio di un anno, per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, di adempiere al citato obbligo mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri. A prevederlo è un emendamento approvato al decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio 2022 (decreto-legge n. 146 del 2021) in fase di conversione in legge.

Invio dati al Sistema tessera sanitaria

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In dettaglio, è stata rinviata dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell’obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. Ricordiamo che, sulla base dell’attuale disciplina normativa, i menzionati soggetti, oggi hanno la “facoltà” di adempiere all’obbligo di invio dei dati al sistema TS, mediante la memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi giornalieri.

Tale modalità di invio dati, invece, era resa obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2022. Ora, invece, tale termine, se confermato, slitterà al 1° gennaio 2023. Quindi:

  • fino al 31 dicembre 2022, l’obbligo di invio dati al sistema TS può essere adempiuto “facoltativamente” tramite memorizzazione e trasmissione elettronica corrispettivi giornalieri
  • dal 1° gennaio 2023, l’obbligo di invio dati al sistema TS deve essere adempiuto “obbligatoriamente” tramite memorizzazione e trasmissione elettronica corrispettivi giornalieri.

Soggetti obbligati

I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata e, quindi, interessati dalla proroga in commento sono:

  • le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere
  • gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
  • i policlinici universitari
  • le farmacie, pubbliche e private
  • i presidi di specialistica ambulatoriale
  • le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa
  • gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari
  • gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei veterinari
  • esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci
  • strutture sanitarie militari
  • nonché iscritti a vari albi della professione sanitaria ed elenchi speciali).

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