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Medici al lavoro dopo la pensione: limiti e opportunità

Fra i medici autonomi, i pensionati attivi sono il 56% del totale. Ed in soli quattro anni, dal 2017 al 2020, sono cresciuti del 19%
Previdenza

La pensione continua a rappresentare un obiettivo prioritario per molti medici ed odontoiatri, stressati dal moltiplicarsi delle incombenze burocratiche da un lato e dal superlavoro di questi ultimi anni dall’altro. Ma poi, dopo aver conseguito questo irrinunciabile obiettivo, è proprio vero che i medici appendono il camice al chiodo? E soprattutto possono continuare a lavorare? E se sì, con quali limitazioni e con quali vantaggi? 

In effetti il numero dei professionisti che sceglie di lavorare anche dopo la pensione è in continua crescita: secondo i dati del Sole 24 Ore, fra i medici autonomi, i pensionati attivi sono il 56% del totale. Ed in soli quattro anni, dal 2017 al 2020, sono cresciuti del 19%. Parlando dei medici iscritti all’Enpam, va subito precisato che la presenza di una pensione su uno qualsiasi dei Fondi dell’Enpam non preclude in alcun modo la prosecuzione dell’attività libero professionale. Insomma, il medico di famiglia in pensione dalla gestione della medicina generale, così come il dentista che percepisce il trattamento anticipato a carico del Fondo della libera professione, possono continuare tranquillamente a lavorare privatamente, emettendo fatture. Ma il dentista ha un vantaggio in più: mentre il medico di famiglia per prendere la pensione deve interrompere la propria attività in convenzione, e quindi per continuare a lavorare come medico deve nella maggior parte dei casi inventarsi un nuovo ruolo professionale, ad esempio come specialista di una determinata branca (otorino, cardiologo, ecc.), l’odontoiatra può proseguire esattamente con la stessa attività di prima, perché presso la Quota B del Fondo di previdenza generale non è richiesta come requisito pensionistico la cessazione dell’attività.  

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Di qui il grande appeal che sta assumendo per i liberi professionisti la pensione anticipata, possibilmente all’età minima possibile (62 anni) e, contestualmente, la sempre più frequente richiesta di riscattare laurea e specializzazione, per centrare, a quell’età o subito dopo, anche il requisito dei 35 anni di contributi. La pensione, anche se di modesta entità, per questi soggetti, diventa per 15/20 anni ancora una base certa di reddito per poter proseguire la propria professione con nuovi ritmi, scegliendo le opportunità migliori. Certo, anche sui redditi prodotti dopo la pensione è obbligatorio versare la contribuzione alla Quota B dell’Enpam, ma con un risparmio del 50% rispetto all’aliquota ordinaria. 

Molto più difficile, invece, acquisire altri incarichi strutturati per i medici pensionati di altre gestioni dell’Inps e dell’Enpam. Generalmente per loro risulta impossibile qualunque nuova assunzione retribuita, in ossequio ai rigidi principi riaffermati dalla legge Madìa. Sono ancora in corso le eccezioni determinate dalla normativa antiCovid, che ha consentito di richiamare provvisoriamente in servizio anche i medici ex dipendenti ed ex convenzionati. Dal 1° aprile scorso è però venuta meno la possibilità di cumulare la pensione con gli emolumenti derivanti dal nuovo incarico, sicché ora bisogna scegliere fra stipendio e pensione, con una prevedibile drastica diminuzione del numero dei contratti in essere. 

Il medico di famiglia titolare di pensione della medesima gestione è incompatibile (ex art. 17, comma 2, lettera f) dell’Accordo Collettivo Nazionale) con il conferimento di un nuovo incarico della stessa natura. Qui c’è però da registrare un significativo aumento, in sedi territoriali disagiate o carenti, della cosiddetta sostituzione di se stessi: in sostanza il medico, compiuti i 70 anni, acquisita la sua disponibilità, viene dichiarato decaduto dall’incarico strutturato, ma mantenuto provvisoriamente al suo posto, in attesa della nomina del nuovo titolare. In questo caso il medico acquisisce comunque, a seguito della cessazione formale, il diritto alla pensione dei 70 anni ed i nuovi contributi afferenti la sostituzione sono versati sempre dalla Asl sulla medesima gestione: essi formeranno oggetto di una indennità di restituzione all’atto della definitiva cessazione del rapporto.

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