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Medici e incumulabilità della pensione: chiarimenti sulle regole

Per i medici e gli odontoiatri che vogliono continuare a lavorare dopo la pensione, ma senza perdere il diritto di percepire quest’ultima, la via maestra rimane quindi generalmente la stipula di un contratto libero professionale
Previdenza

Occupandoci, in questo spazio, di possibilità di lavoro dei medici dopo la pensione, siamo stati volutamente sintetici sul tema degli incarichi Covid, in quanto su tale argomento ci eravamo dettagliatamente soffermati in passato. Al fine, tuttavia, di dirimere le perplessità che ci sono state manifestate da alcuni lettori, è bene chiarire che, allo stato attuale, fra gli incarichi attribuiti ai medici in quiescenza per via del Covid, dal 1° aprile 2022 l'unico che rimane cumulabile con la pensione è quello di medico vaccinatore. 

Si evidenzia, infatti, che esso rientra nella previsione dell’art. 1, comma 461, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di bilancio 2021), per garantire la piena attuazione del piano vaccinale straordinario della popolazione (art. 1, comma 457). A partire dal 1° gennaio 2021, infatti, per concorrere allo svolgimento dell’attività di profilassi vaccinale, i medici pensionati possono essere assunti dalle Agenzie di lavoro, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in somministrazione. In questo caso, dunque, i relativi contributi sono corrisposti all’INPS. Tenendo conto anche dell’interpretazione fornita dall’Istituto con circolare n. 70 del 26 aprile 2021, per tale tipologia di incarichi non è prevista alcuna incumulabilità con il trattamento pensionistico (di vecchiaia o anticipato anche presso l’Enpam). 

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Per questa unica fattispecie, quindi, si può stare tranquilli, perché si potrà continuare a percepire sia la pensione sia il compenso, ma per tutti gli altri casi dal 1° aprile è scattata l'incumulabilità ed infatti risulta che tutte le Aziende stiano contattando gli interessati perché manifestino l'opzione in favore della percezione dello stipendio ovvero della pensione. Questa è una incompatibilità sopravvenuta ex lege su una specifica casistica. In virtù della norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 34, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, in combinato disposto con l’art. 4, comma 8, del decreto-legge n. 228/2021, infatti, la remunerazione dell’incarico di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, conferito ai sensi dell’art. 2-bis, comma 5, del decreto-legge-18/2020 (emergenza pandemica), è cumulabile con il trattamento pensionistico soltanto fino al primo trimestre del 2022.

Altra cosa ancora è il regime di incompatibilità totale sia di Quota 100 sia di Quota 102, che esclude la cumulabilità della pensione anticipata con i redditi da lavoro di qualunque natura sino al raggiungimento dell'età anagrafica per il pensionamento di vecchiaia (attualmente 67 anni di età). Per esemplificare quindi, il medico pensionato con Quota 100 o Quota 102 fino a 67 anni non può accettare nessun tipo di incarico retribuito; dopo i 67 anni, può accettare incarichi normali da emergenza pandemica e aggiungerli alla percezione del reddito da pensione, ma dal 1° aprile anche lui ha dovuto operare una scelta fra i due emolumenti, fatta eccezione - si ribadisce - per i soli incarichi di profilassi vaccinale che restano cumulabili.

Due notazioni finali: il recente provvedimento governativo che consente di stipulare nuovi contratti semestrali legati alla pandemia anche dopo la fine dello stato di emergenza (come si ricorderà, conclusosi il 31 marzo scorso), per ora non incide sulla incumulabilità fra compenso e pensione, che viene quindi confermata. Per i medici e gli odontoiatri che vogliono continuare a lavorare dopo la pensione, ma senza perdere il diritto di percepire quest’ultima, la via maestra rimane quindi generalmente la stipula di un contratto libero professionale, dietro emissione di fattura, e, per come stanno le cose, meglio evitare nelle premesse della delibera ogni riferimento all’emergenza pandemica, richiamando invece, ad esempio, l’esigenza di garantire all’utenza il necessario presidio territoriale.

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