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Responsabilità sanitaria. Cassazione: il medico libero professionista non risponde automaticamente verso la struttura

L'ordinanza n. 9949/2026 chiarisce che il rapporto diretto con il paziente non basta a escludere le tutele previste dalla legge Gelli-Bianco. Utilizzando l'organizzazione della struttura, la rivalsa è possibile solo nei casi di dolo o colpa grave.
Medlex

Un medico libero professionista che opera all'interno di una clinica privata può essere chiamato a rimborsare alla struttura il risarcimento pagato al paziente per un errore professionale? Secondo la Corte di Cassazione, la risposta è no, almeno non automaticamente. Se la prestazione sanitaria è stata resa attraverso l'organizzazione della struttura, continua infatti ad applicarsi l'articolo 9 della legge 24/2017 (Gelli-Bianco), che consente l'azione di rivalsa solo in presenza di dolo o colpa grave del sanitario. Lo chiarisce la Terza Sezione civile con l'ordinanza n. 9949 del 17 aprile 2026.

Il caso: la clinica chiede il rimborso al chirurgo

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La vicenda nasce da un intervento di lipoaspirazione eseguito in una casa di cura privata. La paziente ottiene il risarcimento nei confronti della struttura, che a sua volta cerca di recuperare le somme dal chirurgo libero professionista.

La clinica sostiene che il medico aveva un rapporto contrattuale diretto con la paziente, che lo aveva scelto e remunerato personalmente, e richiama anche una clausola contrattuale con cui il professionista si era impegnato a tenere indenne la struttura da eventuali responsabilità.

Il principio: conta come viene erogata la prestazione

La Cassazione respinge questa impostazione e individua un criterio diverso. Per stabilire se trovi applicazione la disciplina della rivalsa non è decisivo chi abbia pagato il medico o chi abbia concluso il contratto con il paziente. Ciò che rileva è che la prestazione sia stata eseguita utilizzando sale operatorie, personale, apparecchiature e organizzazione della struttura sanitaria.

In questa situazione, spiega la Corte, il professionista continua a operare come ausiliario della struttura e il rapporto interno resta disciplinato dall'articolo 9 della legge Gelli-Bianco. Di conseguenza, la struttura può rivalersi sul sanitario solo se dimostra il dolo o la colpa grave.

Cosa cambia per i medici

La decisione interessa tutti i professionisti che svolgono attività libero-professionale all'interno di ospedali e case di cura private. L'esistenza di un rapporto diretto con il paziente non comporta, da sola, il rischio di dover rimborsare alla struttura ogni somma corrisposta a titolo di risarcimento.

Se il danno deriva da una prestazione resa attraverso l'organizzazione della struttura, continua a operare il limite fissato dall'articolo 9 della legge 24/2017: la rivalsa è ammessa soltanto nei casi di dolo o colpa grave, non per qualsiasi ipotesi di colpa professionale.

Attenzione alle clausole contrattuali

L'ordinanza contiene anche un'indicazione per le strutture sanitarie. La presenza di clausole contrattuali con cui il professionista si impegna a manlevare la clinica non è sufficiente a superare la disciplina prevista dalla legge Gelli-Bianco.

Secondo la Cassazione, l'articolo 9 costituisce la disciplina speciale dei rapporti interni tra struttura e sanitario e non può essere aggirato attraverso pattuizioni che estendano la responsabilità del medico oltre i limiti fissati dal legislatore.

Le ricadute organizzative

Per le strutture sanitarie la pronuncia rappresenta un richiamo a verificare la disciplina dei rapporti con i professionisti che operano in libera professione. Per i medici, invece, conferma che il regime di responsabilità nei confronti della struttura non dipende dalla forma contrattuale scelta con il paziente, ma dal contesto in cui viene erogata la prestazione. Quando questa si inserisce nell'organizzazione della struttura, resta applicabile il sistema di tutele e di limiti alla rivalsa previsto dalla legge Gelli-Bianco.

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