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Sistema tessera sanitaria, quando il medico non invia i dati: sanzioni e ravvedimento operoso

Professione Redazione DottNet | 27/05/2022 18:20

L'Agenzie delle Entrate ricorda anche le prossime scadenze per l'invio dati

Che cosa succede se il medico omette di comunicare i dati al sistema tessera sanitaria? A tal propsoito arrivano alcune precisazioni dall’Agenzia delle Entrate in merito alla sanzione da 100 euro applicabile nei confronti di alcuni soggetti sanitari per omessa comunicazione di dati relativi alle prestazioni erogate. Con la risoluzione n.22 del 23/05/2022, il Fisco ricorda che una lunga lista di aziende e istituti attivi nel campo sanitario ha l’obbligo di inviare al Sistema tessera sanitaria “i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate nei confronti delle persone fisiche, ai fini della loro messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate che li utilizza per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata” I soggetti tenuti all’obbligo sono  gli "iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale” E ancora: “Le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari” L’Agenzia precisa anche alcuni aspetti tecnico-giuridici legati alla normativa di riferimento, a fronte di “richieste di chiarimenti in merito alle violazioni degli obblighi di comunicazione”

IL CUMULO GIURIDICO - Un primo punto chiarito dalla risoluzione è quello se la sanzione vada applicata per ogni singola comunicazione omessa oppure solo una volta per aver violato l'obbligo anche relativamente a più di una comunicazione. "La sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico”, precisa l’Agenzia. “Una diversa lettura non consentirebbe di ottenere l'effetto dissuasivo prospettato nella relazione illustrativa", si legge nella risoluzione.

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IL RAVVEDIMENTO OPEROSO - Viene però comunicato che qualora la comunicazione sia correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista, "la sanzione base su cui applicare le percentuali di riduzione" è data dalla sanzione ordinaria ridotta a un terzo con un massimo di 20mila euro.

LE PROSSIME SCADENZE - Ecco e prossime scadenze previste per gli obblighi di comunicazione: entro il 30 settembre 2022, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2022; entro il 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2022; entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023

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