In presenza di più trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi da INPS, l’Ente tenuto al pagamento sarà quello a carico del quale risulta il trattamento pensionistico con imponibile maggiore
E’ l’oggetto del desiderio più ricorrente in questi ultimi mesi: si tratta del Bonus di 200 euro istituito dal Governo Draghi per fronteggiare il sensibile rialzo dei prezzi innescato dalle tensioni sui prezzi dell’energia e dalla guerra in Ucraina. Ne ricordiamo qui le caratteristiche principali.
Il bonus è erogato d’ufficio dall'ENPAM ai titolari di trattamenti pensionistici con decorrenza entro il 1° luglio 2022, ancorché liquidati successivamente. La platea dei potenziali beneficiari viene individuata dall’INPS sulla base dei dati presenti nel Casellario centrale dei pensionati e trasmessa agli Enti tenuti al pagamento. In presenza di soggetti titolari di prestazioni pensionistiche erogate sia dall’INPS che da altri enti previdenziali (quali appunto l’Enpam), il pagamento viene effettuato direttamente dall’INPS.
In presenza di più trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi da INPS, l’Ente tenuto al pagamento sarà quello a carico del quale risulta il trattamento pensionistico con imponibile maggiore, previa verifica del requisito reddituale (reddito complessivo non superiore a 35.000 euro). Il Bonus è inizialmente corrisposto sulla base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetto alla successiva verifica del reddito, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'Amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili. L'ENPAM procede dunque alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte a soggetti non aventi diritto al Bonus, provvederà alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.
E’ il caso di sottolineare che il bonus ha tre platee potenzialmente interessate: quella dei pensionati; quella dei lavoratori dipendenti e quella dei liberi professionisti, che vanno considerate strettamente in questo ordine. Questo significa che se si ha diritto al bonus sulla pensione, si può prendere solo sulla pensione e non si può scegliere di farsi pagare dal datore di lavoro dipendente; se non si ha la pensione e si è soltanto lavoratori dipendenti, si deve chiedere il bonus al proprio datore di lavoro, anche se si ha la partita IVA e si svolge contemporaneamente attività di lavoro autonomo.
La principale novità del bonus è rappresentata proprio dalla data del 1° luglio 2022 come data limite per la decorrenza della pensione che dà diritto al bonus: questa data, precedentemente fissata al 30 giugno, è stata spostata dal Decreto Aiuti bis proprio per ricomprendere i pensionati di luglio. Quindi, se si ha diritto ad una pensione con decorrenza fino a luglio (non da agosto in poi!), anche se materialmente la sua percezione inizierà in un momento successivo (ad esempio a dicembre), l’Inps, appena ne avrà notizia, disporrà comunque il pagamento del bonus; e questo pagamento avverrà sulla pensione Inps o sulla pensione Enpam, a seconda di quale è l’Ente erogatore, senza bisogno di fare nessuna domanda. Inoltre, è stato recentemente chiarito che l’indennità di accompagnamento erogata dall’Inps ai fini del bonus non va considerata come una pensione. Quindi, contraddicendo l’originario orientamento dell’Istituto, il soggetto titolare presso l’Inps del solo accompagno e di una pensione dell’Enpam, riceverà il bonus di 200 euro sulla pensione Enpam. Alla luce di queste ultime considerazioni, è facile prevedere che il bonus, ovviamente su platee limitate, continuerà ad essere pagato a quanti non lo hanno ancora ricevuto almeno fino alla fine dell’anno.
La Campagna RedEst 2025, relativa all’anno di reddito 2024, utile a dichiarare in modalità telematica i redditi percepiti dai titolari di prestazioni collegate al reddito residenti all’estero, è disponibile dal 22 maggio 2025
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