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Pensioni, così le rivalutazioni per i medici. Enpam esclusa dagli interventi

Previdenza Redazione DottNet | 10/10/2022 20:35

Come sarà applicata la misura per il trattamento dei dipendenti pubblici

Il Decreto-Legge 9 agosto 2022, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello stesso giorno, n. 185, recante "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali" (cosiddetto Decreto Aiuti-bis), fra le altre misure, ha previsto all’art. 21 l’anticipo della rivalutazione delle pensioni all’ultimo trimestre 2022. 

La misura si sostanzia di due distinti interventi: 

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    • il primo è rappresentato dal conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2021, che per tutte le pensioni dell’Assicurazione Generale Obbligatoria è anticipato al 1° novembre 2022.
    • il secondo riguarda invece soltanto le pensioni dell’AGO il cui importo mensile sia complessivamente pari o inferiore a 2.692 euro (corrispondenti alla ben nota soglia di 35.000 euro lordi annui). A queste pensioni, a partire dal 1° ottobre, per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre, compresa la tredicesima, è riconosciuto in via transitoria un incremento di due punti percentuali rispetto all’importo lordo del mese di settembre.

Per quanto riguarda il primo intervento, molti ricorderanno che nel mese di ottobre viene emesso uno specifico decreto ministeriale che fissa la percentuale di variazione dell’indice del costo della vita nei primi nove mesi dell’anno, ai fini del calcolo della rivalutazione delle pensioni pubbliche nell’anno successivo. Il conguaglio dei tre mesi mancanti viene effettuato l’anno dopo, con il decreto seguente. Quest’anno, invece, in considerazione della pesantissima situazione inflattiva, il conguaglio in questione è stato anticipato di dodici mesi. Dal momento che l’inflazione annua provvisoria del 2021 rispetto al 2020 era stata calcolata nell’1,7%, mentre la definitiva è stata fissata all’1,9%, l’incremento che sarà applicato sulla pensione di novembre sarà pari allo 0,2%.

Questo primo intervento riguarda tutte le pensioni pubbliche senza eccezioni, ma va ovviamente calibrato secondo l’entità delle pensioni stesse: sarà dello 0,2% pieno se la pensione non supera € 2062,32 mensili lorde (4 volte il minimo Inps); sarà dell’1,8% se non supera € 2577,90 (5 volte il minimo Inps); sarà dell’1,50% per le pensioni più elevate. In tutti i casi si tratta di un aumento che resterà consolidato all’interno di tutti i trattamenti pensionistici Inps, in attesa della rivalutazione annuale che sarà calcolata dal prossimo mese di gennaio.

Per quanto attiene il secondo intervento, che è stato attivato già sulla pensione di ottobre, come si è detto riguarda solo le pensioni entro un certo tetto di importo (i famigerati 35.000 euro lordi annui). Il legislatore sottolinea che questo incremento non rileva, per l’anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito (ad es. assegni familiari, assegno sociale, reddito di cittadinanza ed in generale per il calcolo ISE). Anche in questo caso, questa maggiorazione sarà assorbita a gennaio dalla nuova indicizzazione che sarà ben superiore ai due punti percentuali. Per le pensioni più vicine alla soglia, parliamo di un incremento di circa 53 euro lordi, corrispondenti ad un netto di circa 40 euro mensili.

Va sottolineato che questi interventi non si applicano alle pensioni erogate dall’Enpam, che godono di un diverso meccanismo di rivalutazione ed il cui importo rimane per ora invariato. 

Fanno eccezione soltanto le pensioni integrate al trattamento minimo Inps, il cui ammontare discende da un trattamento pubblico, le quali da ottobre hanno subìto un incremento di circa 15 euro lordi mensili, e le pensioni in cumulo e totalizzazione, che sono pensioni Inps a tutti gli effetti, e che hanno visto pertanto la quota Enpam incrementata, secondo le norme citate, dell’importo comunicato dall’Istituto.

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