Le variazioni all’interno del rateo pensionistico di ciascun interessato sono riassunte nelle note dei cedolini di pensione
Anche con le pensioni Enpam in pagamento ad ottobre (valuta 3 ottobre), sono state effettuate una serie di operazioni, che possono essere così illustrate:
1) Casellario centrale dei pensionati gestito dall’Inps.
- n. 220 posizioni pensionistiche con conguaglio Irpef eseguito dall’Ente sulla base dei dati trasmessi dal Casellario. Si tratta di una coda dell’operazione che per decine di migliaia di pensionati viene generalmente effettuata con la mensilità di agosto. Per 150 posizioni il conguaglio avrebbe portato ad una riduzione dell’importo pensionistico superiore al 65 per cento; si è quindi ritenuto, come avviene di consueto, di rateizzare il debito fiscale. Le imposte finora non pagate verranno distribuite in 5 rate mensili, da ottobre 2022 a febbraio 2023. La nota esplicativa con il dettaglio del debito e le modalità di recupero è stata pubblicata nell’Area Riservata degli iscritti all’interno del sito Enpam; per i non iscritti all’Area Riservata, la nota verrà anche trasmessa in formato cartaceo.
2) Bonus 200 euro art. 32 D.L. n. 50/22 (cosiddetto Decreto Aiuti).
- n. 314 posizioni pagate dall’Ente su indicazione del Casellario Inps e all'esito della verifica dei dati reddituali in possesso della Fondazione. Anche in questo caso si tratta di un elenco aggiuntivo, determinato dall’Inps sulla base di variazioni normative ed ulteriori valutazioni interpretative.
Infatti, in sede di conversione del Decreto Aiuti, la data di decorrenza delle pensioni coinvolte è stata modificata, ed è passata dal 30 giugno al 1° luglio. Questa variazione ha consentito di inserire nella platea degli aventi diritto diverse decine di pensionati Enpam (quelli appunto con decorrenza luglio 2023) che in precedenza erano rimasti esclusi. Si prevede (dato che non tutte le pensioni vengono liquidate con la stessa rapidità dagli enti di competenza) che il flusso dei beneficiari è destinato ad essere integrato anche nelle prossime mensilità, almeno fino alla fine dell’anno.
Inoltre, un supplemento di riflessione da parte dell’Inps, ha portato alla determinazione che la percezione dell’indennità di accompagnamento, trattandosi di istituto sottratto ad imponibile fiscale, non sia rilevante ai fini dell’individuazione dell’Ente competente per il pagamento dei 200 euro. Questo, in sostanza, significa che, se un soggetto in possesso dei requisiti reddituali percepisce soltanto la pensione Enpam e l’indennità di accompagnamento dell’Inps, sarà l’Enpam, contrariamente alle precedenti indicazioni, a dover pagare il bonus. Anche da qui è derivato un incremento di platea di qualche decina di beneficiari.
3) Conguagli fiscali derivanti dalla denuncia dei redditi Mod. 730.
n. 2.018 posizioni pensionistiche con conguaglio fiscale eseguito dall’Ente derivante dai dati contenuti nei modelli 730/4 acquisiti telematicamente dall'Agenzia delle Entrate. Anche in questo caso, è lecito prevedere un importante numero di conguagli pure nella mensilità di novembre, visto che per effettuare la denuncia c’era tempo fino al 30 settembre, e nella mensilità di ottobre sono entrate solo le comunicazioni dell’Agenzia pervenute fino al 15 settembre. Come sempre, oltre alle lettere esplicative, le variazioni all’interno del rateo pensionistico di ciascun interessato sono riassunte nelle note dei cedolini di pensione, visualizzabili all’interno dell’Area Riservata e spediti in forma cartacea soltanto ai pensionati non registrati al sito, in presenza di variazioni superiori ai 10 euro rispetto alla mensilità precedente.
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