
Sarà del 14,59% l’incremento del contributo di maternità richiesto agli iscritti Enpam contribuenti alla Quota A del Fondo di previdenza generale
Sarà del 14,59% l’incremento del contributo di maternità richiesto agli iscritti Enpam contribuenti alla Quota A del Fondo di previdenza generale, che passerà dagli € 69,70 del 2023 agli € 79,87 del 2024. Il nuovo importo è stato determinato con la delibera n. 71 del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, del 14 settembre 2023, trasmessa ai Ministeri vigilanti per la prescritta approvazione.
Com’è noto, il disposto di cui all’art. 78 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, approvato con Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.
Fermo restando l’intento della Fondazione di continuare ad accedere al finanziamento statale, nella determinazione del contributo per l’anno 2024 si è tenuto conto anche della previsione di spesa che la Fondazione dovrà sostenere a seguito delle modifiche normative intervenute in materia lo scorso anno. Infatti, ai sensi della legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 239), l’indennità di maternità è stata estesa per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità, in favore delle lavoratrici (tra cui anche le libere professioniste) che abbiano dichiarato, nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Inoltre, l’art. 2, comma 1, lettera v) del Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105, integrando il comma 1 dell’art. 70 del Testo Unico sopra specificato, rubricato Indennità di maternità per le libere professioniste, ha riconosciuto la tutela della cosiddetta "gravidanza a rischio", anche in favore di questa categoria di lavoratrici. In particolare, la norma prevede la corresponsione dell’indennità di maternità anche nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all’articolo 17, comma 3. In tali ipotesi, l’indennità di maternità è corrisposta anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto.
L’attivazione di questi nuovi benefici a vantaggio delle dottoresse iscritte comporterà certamente un aumento dei costi di finanziamento che, oltre alla quota a carico dello Stato, dovrà essere ripianato con il corrispondente aumento del contributo a carico dei medici e degli odontoiatri attivi. Il contributo in questione sarà posto in riscossione insieme al contributo minimo obbligatorio alla "Quota A" del Fondo di previdenza generale, ma a differenza di quest’ultimo non sarà deducibile dall’imponibile fiscale.
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