Costantino: "Chiarire se il nuovo contributo, così come il precedente del 2%, sia riferito solo agli enti societari, con esclusione quindi del settore no-profit, e se debba essere calcolato sul corrispettivo percepito dal professionista o sul fattura
Costantino: "Chiarire se il nuovo contributo, così come il precedente del 2%, sia riferito solo agli enti societari, con esclusione quindi del settore no-profit, e se debba essere calcolato sul corrispettivo percepito dal professionista o sul fatturato aziendale derivante dalle prestazioni"
Desta apprensione la decisione dell’Enpam di introdurre a partire da quest’anno, un nuovo contributo a carico dei medici collaboratori autonomi di società accreditate, pari al 4% del fatturato annuo prodotto dalle stesse società, per prestazioni specialistiche SSN al netto della quota di abbattimento. La delibera n. 64/2022 dell’Ente, infatti, richiama esplicitamente i principi della l. 243/2004 e ripropone così tutti i problemi sorti a seguito dell’entrata in vigore del contributo del 2% in favore del Fondo degli specialisti esterni dell’Enpam.
Per questo motivo, l’Aris, con nota del 21 novembre 2023 a firma dell’avv. Giovanni Costantino, ha interrogato direttamente il Ministero del Lavoro chiedendogli di chiarire se il nuovo contributo, così come il precedente del 2%, sia riferito solo agli enti societari, con esclusione quindi del settore no-profit, e se debba essere calcolato sul corrispettivo percepito dal professionista o sul fatturato aziendale derivante dalle prestazioni.
"È opportuno che il Ministero intervenga subito – commenta l’avv. Giovanni Costantino, capodelegazione Aris - per evitare l’enorme contenzioso che, altrimenti, sarebbe inevitabile". Quanto al quesito, inoltre, il giuslavorista ritiene che "non dovrebbero esservi dubbi sull’inapplicabilità del contributo ai medici collaboratori degli enti no-profit, visti anche i numerosi pronunciamenti giurisprudenziali sul contributo del 2%", mentre "la questione relativa alla base imponibile è davvero spinosa. Se, infatti, prevalesse la tesi secondo cui deve prendersi in considerazione il fatturato aziendale, potrebbe giungersi al paradosso di caricare i medici di contributi previdenziali potenzialmente superiori al loro stesso compenso".
Sono ormai abbastanza numerosi, anche fra i medici e gli odontoiatri, i casi in cui, al momento della morte del professionista, il diritto alla pensione a superstiti venga attribuito ad un suo nipote, anche in presenza di genitori viventi.
A partire dal 2027 la Ragioneria reputa possibile un aumento di tre mesi dei requisiti necessari per il pensionamento, sia di vecchiaia sia anticipato
Nel 2027-2028 i requisiti per la pensione dovrebbero aumentare di tre mesi: l’età richiesta per la pensione di vecchiaia passerebbe a 67 anni e 3 mesi
Per i periodi lavorati fino al 31 dicembre 1995 si deve calcolare il 2,5 % per anno d’anzianità contributiva anche per chi ha compiuto 65-66 anni
Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo
Quando ad essere accentrati sono periodi contributivi particolarmente lunghi, il costo può diventare importante e divenire un deterrente spesso insuperabile
L’integrazione, in Enpam, è curata dal Servizio Trattamento Giuridico e Fiscale delle Prestazioni, dell’Area della Previdenza.
Il cedolino è già disponibile, mentre i pagamenti partiranno a inizio mese
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