Costantino: “Si tratta di una importantissima presa di posizione che dovrebbe porre fine ai tentativi dell’Enpam di far gravare, anche per via giudiziale, questi contributi su fondazioni, associazioni ed enti religiosi”
Ha creato forti dubbi la decisione dell’Enpam di introdurre a partire da quest’anno, un nuovo contributo a carico dei medici collaboratori autonomi di società accreditate, pari al 4% del fatturato annuo prodotto dalle stesse società, per prestazioni specialistiche SSN al netto della quota di abbattimento. La delibera n. 64/2022 dell’Ente, infatti, richiama esplicitamente i principi della l. 243/2004 e ripropone così tutti i problemi sorti a seguito dell’entrata in vigore del contributo del 2% in favore del Fondo degli specialisti esterni dell’Enpam.
Per questo motivo, l’Aris, con nota del 21 novembre 2023 a firma dell’avv. Giovanni Costantino, ha interrogato direttamente il Ministero del Lavoro chiedendogli di chiarire se il nuovo contributo, così come il precedente del 2%, sia riferito solo agli enti societari, con esclusione quindi del settore no-profit, e se debba essere calcolato sul corrispettivo percepito dal professionista o sul fatturato aziendale derivante dalle prestazioni.
"Dopo quasi vent’anni, il Ministero del lavoro sembra finalmente mettere la parola fine alle richieste contributive dell’Enpam nei confronti degli enti no-profit". Così Giovanni Costantino commenta la risposta inviata all’ARIS con cui il Dicastero del Welfare ha precisato a chiare lettere che non trovano applicazione nei confronti degli enti no-profit sia il contributo Enpam del 2%, introdotto dall’art. 1 co. 39 della l. 243/2004, che quello ulteriore del 4%, previsto dalla recente delibera dell’Ente n. 64/2022, essendo rivolti solo alle realtà costituite in forma societaria.
"Si tratta di una importantissima presa di posizione - prosegue il giuslavorista - che dovrebbe porre fine ai tentativi dell’Enpam di far gravare, anche per via giudiziale, questi contributi su fondazioni, associazioni ed enti religiosi". In conclusione, il capo delegazione ARIS esprime la propria personale "soddisfazione per l’importante risultato, auspicando che ora il Ministero intervenga anche sull’ulteriore questione posta alla sua attenzione, relativa alla corretta determinazione della base imponibile del contributo a carico dei professionisti operanti presso le società accreditate con il SSN".
Sono ormai abbastanza numerosi, anche fra i medici e gli odontoiatri, i casi in cui, al momento della morte del professionista, il diritto alla pensione a superstiti venga attribuito ad un suo nipote, anche in presenza di genitori viventi.
A partire dal 2027 la Ragioneria reputa possibile un aumento di tre mesi dei requisiti necessari per il pensionamento, sia di vecchiaia sia anticipato
Nel 2027-2028 i requisiti per la pensione dovrebbero aumentare di tre mesi: l’età richiesta per la pensione di vecchiaia passerebbe a 67 anni e 3 mesi
Per i periodi lavorati fino al 31 dicembre 1995 si deve calcolare il 2,5 % per anno d’anzianità contributiva anche per chi ha compiuto 65-66 anni
Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo
Quando ad essere accentrati sono periodi contributivi particolarmente lunghi, il costo può diventare importante e divenire un deterrente spesso insuperabile
L’integrazione, in Enpam, è curata dal Servizio Trattamento Giuridico e Fiscale delle Prestazioni, dell’Area della Previdenza.
Il cedolino è già disponibile, mentre i pagamenti partiranno a inizio mese
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