Nuove regole anche per i farmacisti e per i pazienti cronici
Ricette senza scadenza per farmaci, terapie, riabilitazioni e presìdi medici a favore dei pazienti cronici e affetti da patologie invalidanti. Le prescrizioni saranno ripetibili in modo illimitato. Mentre le ricette elettroniche, introdotte in via sperimentale durante la pandemia e prorogate fino al 31 dicembre 2024, diventeranno strutturali. Sono alcune delle novità del disegno di legge delega per la semplificazione dei procedimenti amministrativi appena approvato dal Consiglio dei Ministri. (clicca qui per scaricare il testo completo)
Nel dettaglio il medico prescrittore procede alla generazione in formato elettronico delle prescrizioni non a carico del Ssn riportando almeno i dati relativi al codice fiscale del paziente, la prestazione e la data della prescrizione, nonché le informazioni necessarie per la verifica della ripetibilità e non ripetibilità dell'erogazione dei farmaci prescritti. Il medico prescrittore procede poi alla generazione in formato elettronico delle prescrizioni a carico del Ssn con le medesime modalità di cui al citato decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 novembre 2011.
All'atto della dispensazione dei medicinali transitati dalla sezione A alla sezione D della tabella dei medicinali, successivamente alla data del 15 giugno 2009, il farmacista deve annotare sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione, copia o fotocopia della ricetta ai fini della dimostrazione della liceità del possesso dei farmaci consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira.
I farmacisti avranno l’obbligo di annotare sulle ricette che spediscono, esclusivamente nel caso di medicinali allestiti in farmacia, la data della spedizione ed il prezzo praticato. In precedenza la misura era applicata su tutti i farmaci spediti. Il medico è tenuto ad indicare sulla ricetta relativa ai medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta il nominativo del paziente ovvero, su richiesta di quest’ultimo, il codice fiscale in luogo della menzione del nome e del cognome; nei casi in cui disposizioni di carattere speciale esigono la riservatezza dei trattamenti, si applicano le relative procedure.
Semplificazione pazienti cronici. Nella prescrizione di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale (Ssn) per la cura di patologie croniche, il medico prescrittore può indicare nella ricetta dematerializzata ripetibile, sulla base del protocollo terapeutico individuale, la posologia e il numero di confezioni dispensabili nell’arco temporale massimo di dodici mesi. Il medico prescrittore, qualora lo richiedano ragioni di appropriatezza prescrittiva, può sospendere, in ogni momento, la ripetibilità della prescrizione ovvero modificare la terapia.
Al momento della dispensazione, il farmacista informa l’assistito circa le corrette modalità di assunzione dei medicinali prescritti e consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata. Il farmacista, nel monitoraggio dell’aderenza alla terapia farmacologica, qualora rilevi difficoltà da parte dell’assistito nella corretta assunzione dei medicinali prescritti, segnala le criticità al medico prescrittore per le valutazioni di competenza. Le ulteriori modalità applicative e le procedure informatiche necessarie per l’attuazione di queste disposizioni vengono demandate ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
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