
Per la Suprema Corte la prescrizione del diritto al risarcimento del danno causato dalla tardiva attuazione d'una direttiva comunitaria è quinquennale
Le ordinanze contro oppure a favore dei medici specializzandi sono diventate numerose. A questo proposito in allegato (clicca qui per scaricare il testo) i lettori troveranno i casi più importanti che riguardano appunto i medici specializzandi che in passato si sono rivolti ai giudici per far valere i propri diritti. L'ultima in ordine di tempo (pubblicata dalla Fnomceo, clicca qui per scaricare il testo della sentenza) riguarda la prescrizione al diritto al risarcimento del danno causato dalla tardiva attuazione d’una direttiva comunitaria a seguito dell’entrata in vigore della L.
Ciò in applicazione del criterio indicato dall’art. 252 disp. att. c.c.. Viceversa, se alla data del 1 gennaio 2012 il tempo mancante al compimento della prescrizione fosse stato inferiore al quinquennio, continua a trovare applicazione, sempre ai sensi dell’art. 252 disp. att. c.c, il previgente termine decennale per la sua residua durata. Se dopo il 1 gennaio 2012, ma prima del maturare della prescrizione nei termini indicati, il medico specializzando creditore ne avesse interrotto il corso, a partire dall’atto interruttivo si applica il nuovo termine quinquennale.
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