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Cassazione, specializzandi e prescrizione: calcolo per i procedimenti attivati dopo il 1 gennaio 2012

Per la Suprema Corte la prescrizione del diritto al risarcimento del danno causato dalla tardiva attuazione d'una direttiva comunitaria è quinquennale
Professione

Le ordinanze contro oppure a favore dei medici specializzandi sono diventate numerose. A questo proposito in allegato (clicca qui per scaricare il testo) i lettori troveranno i casi più importanti che riguardano appunto i medici specializzandi che in passato si sono rivolti ai giudici per far valere i propri diritti. L'ultima in ordine di tempo (pubblicata dalla Fnomceo, clicca qui per scaricare il testo della sentenza) riguarda la prescrizione al diritto al risarcimento del danno causato dalla tardiva attuazione d’una direttiva comunitaria a seguito dell’entrata in vigore della L.

n. 183 del 2011, art. 4, comma 43 (“la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell’ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all’articolo 2947 del codice civile e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato”) è soggetta alla prescrizione quinquennale, a nulla rilevando che il fatto generatore del danno, od il danno stesso si sia verificato in epoca anteriore, qualora alla data del 1 gennaio 2012 il termine decennale in precedenza vigente, avesse avuto una durata residua maggiore di cinque anni.

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Ciò in applicazione del criterio indicato dall’art. 252 disp. att. c.c.. Viceversa, se alla data del 1 gennaio 2012 il tempo mancante al compimento della prescrizione fosse stato inferiore al quinquennio, continua a trovare applicazione, sempre ai sensi dell’art. 252 disp. att. c.c, il previgente termine decennale per la sua residua durata. Se dopo il 1 gennaio 2012, ma prima del maturare della prescrizione nei termini indicati, il medico specializzando creditore ne avesse interrotto il corso, a partire dall’atto interruttivo si applica il nuovo termine quinquennale.

Professione
Commenti
MD
MARCO VINCENZO LA DUCA
per uscire da Consulcesi ho revocato l'addebito diretto bancario della loro quota associativa. Hanno tempo a inviarmi solleciti...
Rispondi
08/08/2024 12:28
AS
Augusto Sardellone
scusate ho fatto ricorso nel 2012 , fregato da consulcesi regolarmente - per fortuna ho limitato i danni - adesso in sintesi come muoversi Grazie
Rispondi
21/01/2024 09:45
IP
Immacolata Pavese
vergogna
Rispondi
19/01/2024 17:13
GL
Giovanni Lenzi
Penso che non si puo' andare avanti come me dal 2014 con le udienze , rinviate rinviate e rinviate. I' grado perso II grado perso Cassazione in attesa da una anno .Una presa in giro da chi come Consulcesi sa bene come va a finire.I fortunati sono una percentuale bassissima, e essendo in Italia, credo proprio che abbiano avuto qualche angelo....custode.Pazienza , il " popolo " perde sempre
Rispondi
18/01/2024 18:15
1 Risposte
LC
Loretta Carrara
Anch'io mi pento amaramente di aver aderito alle proposte della Consulcesi che mi ha richiesto per l'avvocato 5 mila euro in due fasi. Non solo non ne ho ricavato un centesimo ma addirittura perso migliaia di euro. Inoltre altra scorrettezza della Consulcesi: ti iscrive,senza che tu abbia fatto alcuna richiesta, a Consulcesi club che ti offre gratuitamente per 11 mesi e non per 1 anno come sostenuto perché se non dai la disdetta con lettera raccomandata ( costosa anche quella perché inviata in Svizzera) UN MESE PRIMA DELLA SCADENZA DELL'ISCRIZIONE risulti automaticamente iscritto per un altro anno il che comporta il pagamento mensile per un anno di 49,90 euro!!!!!! Più catastrofico di così è impossibile. L'ordine dei medici non ci tutela per niente e l'evoluzione nonché l'esito di questa causa sono vergognosi.
18/01/2024 07:40

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