Un'ordinanza della Suprema Corte il 23 gennaio aveva rigettato la richiesta di un medico sul riconoscimento del lavoro straordinario
Mentre veniva pubblicata l'ordinanza della Corte di Cassazione, sez. lavoro, n. 32832 del 27 novembre 2023 che ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza con cui la Corte di appello di Roma aveva respinto la domanda di un dirigente medico – chirurgo oncologico volta a ottenere il pagamento da parte di una Asl romana del lavoro prestato in eccedenza rispetto all’orario ordinario, contemporaneamente è entrato in vigore il nuovo contratto di lavoro che di fatto annulla la sentenza della Suprema Corte. Il nuovo contratto, ha cancellato proprio l'art. 65, comma 3, del lontano 1996 ("la retribuzione di risultato compensa anche l’eventuale superamento dell’orario di lavoro [per] il raggiungimento dell’obiettivo assegnato").. L’art. 70, comma 9, del Ccnl del 23 gennaio 2024 ha, infatti, disapplicato l’ultimo periodo dell’art. 65, comma 3, del Ccnl del 5.12.1996 che finora era sempre stato la causale giuridica per negare il riconoscimento economico delle eccedenze orarie prestate dai medici che non rientrassero nelle fattispecie delle guardie notturne e festive e della chiamata dalla pronta disponibilità ovvero di altre attività non programmabili.
Con lui Donatella Ussorio de l’Aquila, dalla beneventana Alessia Pica, rispettivamente Vicepresidente e segretario, Irene Pontarelli, di Isernia, con il ruolo di Tesoriere, e il romano Valerio De Lorenzo, consigliere
Nocco, presidente AIIC, “Tutto il Paese e tutta la sanità con i suoi infiniti snodi, si attendono dalle soluzioni e dalle innovazioni tecnologiche un contributo effettivo in termini di miglioramento dei servizi, di qualità organizzativa, di ridimensi
Intervista in esclusiva con Federico Gelli, firmatario con Amedeo Bianco, della norma su sicurezza, cure e responsabilità medica
Non sarà possibile accumulare nuovi crediti, ma solo usare quelli effettuati nel 2023
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