Per i periodi d''imposta oggetto del concordato, gli accertamenti non potranno essere effettuati
Con il via libera al concordato preventivo biennale prende forma una delle novità più controverse del progetto di riforma fiscale del Governo. È impossibile prevedere oggi quale sarà l’esito del meccanismo (opzionale) per la tassazione di lavoratori autonomi e imprenditori con fatturato fino a 5,1 milioni (la soglia Isa) e dei contribuenti che applicano il regime forfetario.Si tratta di un “patto” con il fisco, che potrebbe interessare circa 4 milioni di contribuenti titolari di Partita Iva, mediante il quale si potrà bloccare per due anni l’importo delle tasse da pagare. Così facendo, hanno la possibilità si sapere in anticipo quanto si verserà di tasse per i due anni successivi.
Dal 2024, dunque, le Partite Iva e le aziende di piccole e medie dimensione potranno ricevere una proposta vincolante legata al pagamento delle imposte dovute, nei due anni successivi. In cambio, non riceveranno controlli. Il concordato, infatti, ha la durata di due anni, ma potrà essere rinnovato anche per altri due anni. Lo strumento viene esteso a tutti, tranne che alle grandi aziende, per i quali ci sarà un regime agevolato diverso, chiamato cooperative compliance.
La Commissione fisco della Fimmg ha pubblicato una sorta di guida dedicata in particolare ai medici di famiglia e a quanti aderiscono al regine forfettario. Vediamo quali sono i vantaggi per chi aderisce: Per i periodi d''imposta oggetto del concordato, gli accertamenti non potranno essere effettuati. In particolare, i soggetti che aderiranno al concordato preventivo biennale, a prescindere dalla loro affidabilità fiscale:
- avranno accesso al regime premiale ISA di cui all''art.9-bis comma 11 del DL 50/2017;
- non potranno essere sottoposti agli accertamenti presuntivi di cui all''art. 39 del DPR 600/73 (salvo il verificarsi delle previste cause di decadenza).
Ma ci sono anche punti poco vantaggiosi: è verosimile ipotizzare che il reddito proposto dall''Agenzia delle Entrate ai contribuenti che presentano una bassa affidabilità fiscale sarà sensibilmente più alto di quanto dichiarato in passato da tali soggetti, in modo da giustificare l''applicazione delle misure premiali. Su tale aspetto, tuttavia, la Commissione Fisco della FIMMG, ha avuto modo di rilevare, tramite il continuo e costante confronto con l''Agenzia delle Entrate, che i MMG rappresentano generalmente una categoria di contribuente con affidabilità medio/alta.
"Pertanto - auspicano i consulenti della Fimmg - che le proposte reddituali formulate dalla Agenzia delle Entrate siano, per la categoria, in linea con in trend storici". Si noti, inoltre, che un eventuale rifiuto della proposta dell''Agenzia delle Entrate collocherebbe il contribuente nelle liste dei soggetti su cui dovranno concentrarsi gli accertamenti per effetto di quanto previsto dall''art. 34 comma 2 del decreto che prevede l''intensificarsi dell''attività di controllo "nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono".
Per accedervi l''art. 10 del decreto non fissa nessun punteggio minimo ai fini dell''ingresso, limitandosi a richiedere come requisito di accesso l''assenza di debiti tributari relativi al periodo di imposta precedente a quelli di vigenza del concordato. La procedura - "che va discussa col proprio commercialista", come suggerisce la Fimmg - prevede
- i programmi informatici con cui i contribuenti dovranno comunicare i dati richiesti saranno resi disponibili dall''Agenzia delle Entrate entro il 15 giugno 2024;
- il contribuente potrà aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
A quest''ultimo riguardo, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, quindi con riferimento ai Modelli REDDITI 2024, la presentazione della dichiarazione viene differita al 15 ottobre 2024.
È stabilito che qualora emergano, dalle operazioni di controllo, importi evasi maggiori del 30% dei ricavi dichiarati, l''accertamento emesso determinerà la decadenza dal concordato. Rileveranno non solo i proventi (ricavi o altro) ma anche «l''inesistenza o l''indeducibilità di passività dichiarate». Un''altra causa di decadenza riguarda il caso in cui nella dichiarazione siano indicati dati diversi da quelli comunicati ai fini della proposta di concordato.
Ulteriore ipotesi di decadenza è rappresentata dalla modifica dei dati indicati nelle dichiarazioni dei redditi che sono stati presi a base di commisurazione della proposta del Fisco, per effetto della presentazione di dichiarazioni rettificative. Deve comunque trattarsi di modifiche che possano incidere sulla quantificazione del reddito concordato. Si decade inoltre in presenza di violazioni «non di lieve entità». Decade dal concordato anche il soggetto che non presenta una qualsiasi delle dichiarazioni annuali, riferite a uno degli anni interessati dalla procedura. Ulteriore causa di decadenza è rappresentata dal sopravvenire di una delle cause ostative all''ammissione, verificata solo dopo l''adesione al concordato. Queste sono rappresentate:
a) dalla mancata presentazione della dichiarazione riferita ad uno qualsiasi dei tre precedenti periodi d''imposta;
b) dalla condanna intervenuta per uno qualsiasi dei reati del decreto legislativo 74/2000 (e non solo) commessi in uno dei tre periodi d''imposta precedenti l''ammissione al concordato.
"La fuoriuscita dallo speciale regime si verifica inoltre qualora si verifichi una situazione di morosità del contribuente, per debiti pregressi (tributari o contributivi) almeno pari a 5mila euro, ad esempio, in conseguenza del venir meno di un piano di rientro. Sempre in tema di omesso pagamento, si segnala che il mancato versamento delle imposte relative agli anni in procedura, senza limiti minimi di importo, comporta anch''esso la decadenza dal concordato. Quest''ultima violazione come pure quelle afferenti l''omessa presentazione di dichiarazione e la comunicazione di dati Isa inesatti sono tuttavia sanabili, e pertanto non determinano decadenza dal regime, se oggetto di ravvedimento prima, si badi, dell''inizio di attività istruttorie di cui il contribuente abbia avuto conoscenza", precisa il sindacato dei medici di famiglia. .
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