
I titolari di pensioni maturate presso enti stranieri appartenenti al territorio dell’Unione Europea o della Svizzera, possono usufruire anche del cumulo gratuito dei contributi versati in più di una gestione italiana
Sono molti i medici che hanno una doppia posizione previdenziale: una in Italia ed una seconda in un altro paese straniero. Parliamo sia di medici di origine italiana, che magari hanno svolto all’estero un’altra attività di durata più o meno lunga, sia di medici stranieri trasferitisi in Italia, che hanno trovato qui una definitiva realizzazione professionale. Tutti questi medici, quindi, godono di una doppia posizione previdenziale: una presso un Ente previdenziale italiano (generalmente Inps o Enpam, oppure entrambi), l’altra presso un altro Stato. Le due posizioni viaggiano separatamente e producono due pensioni separate, così come accadeva ai nostri emigrati che tornavano in Italia per la vecchiaia, e magari avevano una pensione tedesca ed una pensione di inabilità italiana.
I problemi sorgono quando una delle due posizioni previdenziali è insufficiente a generare una pensione autonoma: magari si hanno solo 10 anni di contributi in Ungheria, o, per converso, si hanno 40 anni di contributi ungheresi e soltanto 4 anni di contributi in Italia.
Interessante far notare che i titolari di pensioni maturate presso enti stranieri appartenenti al territorio dell’Unione Europea o della Svizzera, possono usufruire anche del cumulo gratuito dei contributi versati in più di una gestione italiana. La titolarità del trattamento pensionistico maturato all’estero non preclude infatti il diritto al cumulo, come ha chiarito l’INPS nella circolare n. 50 del 21 aprile 2022.
Questa affermazione non è scontata: fra i requisiti del cumulo, infatti, c’è proprio quello di non essere già titolari di pensione, sicché fino a due anni fa si riteneva che anche la presenza di una pensione erogata da uno Stato estero precludesse tale facoltà. Al contrario, l’Inps, nella citata Circolare ha sciolto ogni dubbio in merito. Questo anche in relazione al chiarimento fornito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il quale ha precisato come deve considerarsi corretta l’interpretazione favorevole alla compatibilità tra la titolarità della sola pensione estera e la possibilità di totalizzare (la totalizzazione ed il cumulo sono istituti giuridici molto simili). Non c’è ragione, pertanto, per optare per la soluzione contraria, che pregiudicherebbe, tra l’altro, anche gli interessi dei pensionati interessati.
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