Pagando dopo i 90 giorni, la sanzione è determinata in base al numero di giorni o mesi di ritardo ed è pari al Tasso ufficiale di riferimento maggiorato di tre punti, in ragione d’anno, fino al massimo del 40 per cento del contributo dovuto
La Fondazione Enpam durante l'ultimo fine settimana di gennaio ha inviato una comunicazione agli iscritti che non hanno versato il contributo di Quota B con scadenza 31 ottobre 2023: si tratta di coloro che non hanno attivato la domiciliazione bancaria e versano quindi con bollettino PagoPA. Gli interessati che hanno pagato entro il 29 gennaio (cioè entro 90 giorni dal termine indicato nel bollettino PagoPa) hanno potuto godere di una sanzione minima, pari all’1 per cento del contributo; pagando oltre tale data la sanzione sarà invece maggiore e commisurata all’importo dovuto ed ai giorni di ritardo rispetto al 31 ottobre. (https://www.enpam.it/comefareper/pagare-i-contributi/contributi-per-la-liberaprofessione/bollettini-quota-b/#ritardiesanzioni).
Per la precisione, pagando dopo i 90 giorni, la sanzione è determinata in base al numero di giorni o mesi di ritardo ed è pari al Tasso ufficiale di riferimento maggiorato di tre punti, in ragione d’anno, fino al massimo del 40 per cento del contributo dovuto. Il calcolo della sanzione si ferma alla data del pagamento. In un secondo momento, l’Enpam invierà una email con il conteggio della sanzione e le modalità di pagamento. Di seguito le diverse modalità di pagamento del contributo (prima dell’irrogazione della sanzione):
- scaricare il bollettino (con scadenza 31 ottobre 2023) attraverso il link inviato con la comunicazione dell’Enpam o dall’Area Riservata del sito Enpam (cliccare su "Avvisi pagamento");
- utilizzare la carta di credito Popso in convenzione con Enpam, direttamente dall’Area Riservata del sito della Fondazione (cliccare su "Avvisi pagamento" e poi su "Carta di credito Popso").
- utilizzare altri canali cliccando nell’Area Riservata agli iscritti su "Altri metodi di pagamento" (nella sezione "Avvisi pagamento").
La comunicazione Enpam ricorda inoltre che per non dimenticare le scadenze, e poter rateizzare il contributo, questi iscritti in futuro potranno richiedere l’addebito diretto sul conto corrente bancario. Per tutte le informazioni è possibile cliccare sul link: www.enpam.it/comefareper/attivare-la-domiciliazione/
Possono essere riscattati, in tutto o in parte, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, i periodi successivi al 31 dicembre 1995 e precedenti al primo gennaio 2024
L’importo della trattenuta verrà prelevato in unica soluzione nei casi in cui il netto pensionistico corrisposto a luglio 2025, dopo l’effettuazione del prelievo, risulterà superiore al 50% del netto percepito nel mese precedente
Secondo l’ultimo Monitoraggio Inps, da gennaio a marzo 2025 sono stati liquidati 194.582 nuovi trattamenti pensionistici. Di questi, solo 54.094 sono pensioni anticipate (dato ancora provvisorio), con un assegno medio di 2.065 euro
Le aliquote di rendimento sono state aumentate del 2 per cento per ogni anno di permanenza in attività oltre l’età ordinaria di pensionamento
Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo
Quando ad essere accentrati sono periodi contributivi particolarmente lunghi, il costo può diventare importante e divenire un deterrente spesso insuperabile
L’integrazione, in Enpam, è curata dal Servizio Trattamento Giuridico e Fiscale delle Prestazioni, dell’Area della Previdenza.
Il cedolino è già disponibile, mentre i pagamenti partiranno a inizio mese
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