La sentenza ha confermato la sussistenza del nesso di causalità tra i farmaci somministrati dall’imputato e le lesioni subite dalla paziente
Risponde del reato di lesioni colpose il farmacista che somministra farmaci utilizzati per scopi diversi da quelli consigliati (farmaci off- label) senza adeguata valutazione clinica e al di fuori dei canoni previsti dalla legge n. 94/1994 (c.d. legge Di Bella) e del Codice deontologico. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza n. 10658 del 2024) - come riporta il Sole24ore - che ha confermato l’orientamento secondo cui, nel caso di lesioni colpose dovute a colpa medica:
- il termine per proporre la querela inizia a decorrere non già dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì da quello, eventualmente successivo, in cui la stessa sia venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l’hanno curata (Cassazione, sez. IV: n. 35424 del 11/11/2020 e n. 21527 del 2015);
- la prescrizione inizia a decorrere dal momento dell’insorgenza della malattia “in fieri”, anche se non ancora stabilizzata in termini di irreversibilità o di impedimento permanente (Cassazione, sez. IV: n. 18347 del 29/04/2021; n.44335 del 11/10/2016 e n.8904 del 08/11/2011).
La vicenda riguardava una donna che a seguito di un trattamento dimagrante era stata ricoverata presso una clinica privata e successivamente trasferita all’Ospedale Cardarelli di Napoli.
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