Per fini estetici. Pubblicata la circolare con indicazioni operative
Una sanzione pari a 20mila euro e la sospensione dalla professione per tre mesi nel caso di impianto di protesi mammarie a soli fini estetici su soggetti minorenni, come già previsto dalla legge 86 del 2012. Inoltre, obbligo per i chirurghi di inserire tutti i dati clinici e anagrafici nei registri regionali delle protesi mammarie i cui dati alimentano il Registro nazionale, pena una sanzione da 500 a 5mila euro.
Una nuova circolare del ministero della Salute, pubblicata a seguito delle richieste informative da parte dei professionisti del settore, ribadisce gli obblighi già previsti dalla legge 86 del 2012 con l'obiettivo di fornire indicazioni operative e chiarimenti sia sulle modalità di alimentazione dei registri sia sui requisiti richiesti per l'impianto delle protesi mammarie a fini ricostruttivi ed estetici.
La circolare ricorda poi che l'operatore sanitario, sulla base della legge 86, ha l'obbligo di effettuare l'inserimento nel registro regionale/provinciale dei dati anagrafici e clinici degli assistiti sottoposti a impianto o rimozione di protesi mammaria nonché i dati relativi alla protesi mammaria impiantata o rimossa, entro e non oltre tre giorni dalla data dell'intervento. Sull'adempimento di tale obbligo vigilano le regioni/province autonome e, in caso di omissione, gli operatori sanitari sono puniti con la sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro. Le finalità del registro nazionale presso il ministero della Salute sono il monitoraggio clinico del soggetto sottoposto a impianto; la rintracciabilità tempestiva dei pazienti in caso di necessità di specifici controlli periodici o di eventuale espianto ed il monitoraggio epidemiologico a scopo di studio e ricerca scientifica.
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