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Medici di famiglia: le norme per svolgere attività libero-professionale

Medicina Generale Redazione DottNet | 14/06/2024 16:42

"Lo svolgimento dell'attività non deve arrecare pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dei propri compiti convenzionali"

"L'articolo 28 del Acn, disciplina la possibilità per i Mmg di svolgere attività libero-professionale di fuori dell'orario di servizio, dandone comunicazione all'Azienda sanitaria, purché lo svolgimento di tale attività non rechi pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dei propri compiti convenzionali, ivi compresi quelli riferiti all'attività all'interno della Aggregazione funzionale territoriale". Così il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, rispondendo in commissione Affari Sociali alla Camera ad un'interrogazione di Gian Antonio Girelli (Pd) sullo svolgimento di prestazioni analoghe a quelle offerte dagli studi dei medici di famiglia presso centri di sanità privati.

Ecco la risposta del sottosegretario Gemmato.

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"Ringrazio gli interroganti per il quesito posto e, al riguardo, mi preme innanzitutto rappresentare che le informazioni relative alla struttura citata e alle prestazioni erogate dalla medesima sono reperibili a livello regionale e il Ministero della salute è in attesa di riscontro ad una nota inviata in tal senso.

Tanto premesso, faccio preliminarmente presente che nel nostro ordinamento l'assistenza sanitaria di base è garantita a tutti i cittadini nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza, attraverso medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale in possesso di specifici requisiti ed il cui rapporto di lavoro è disciplinato da Accordi collettivi nazionali di lavoro. La convenzione – cui possono accedere esclusivamente i medici in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per il titolo di medico di base – garantisce la possibilità di assicurare al cittadino l'assistenza sanitaria di base ottenendo prestazioni e certificazioni previste e riconosciute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Ciò premesso, ricordo che l'accordo collettivo nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successivi – triennio 2019-2021 – sancito con Intesa Stato regioni Rep. atti n. 51/CSR del 4 aprile 2024 – regola, sotto il profilo economico e giuridico, l'esercizio delle attività professionali dei medici di medicina generale convenzionati con le Aziende sanitarie nell'ambito e nell'interesse del Servizio sanitario nazionale. In particolare, l'articolo 21 del predetto ACN, disciplina il regime delle incompatibilità dell'incarico di MMG. Tra le cause di incompatibilità ritengo importante ricordare:

a) la titolarità di ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, o di altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;

b) l'esercizio di altre attività che possano configurare conflitto di interessi con il Servizio sanitario nazionale;

c) lo svolgimento di attività di medico specialista ambulatoriale accreditato con il Servizio sanitario nazionale;

d) lo svolgimento di attività di specialista ambulatoriale interno, veterinario ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) o di pediatra di libera scelta.

Analogamente, l'articolo 28 del medesimo ACN, disciplina la possibilità per i MMG di svolgere attività libero-professionale di fuori dell'orario di servizio, dandone comunicazione all'Azienda sanitaria, purché lo svolgimento di tale attività non rechi pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dei propri compiti convenzionali, ivi compresi quelli riferiti all'attività all'interno della Aggregazione funzionale territoriale".


 

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