Nel 2025, grazie alla ulteriore riduzione del saggio di interesse, si riduce anche il costo delle sanzioni contributive pagate a rate, nonché quello del pagamento rateale della contribuzione ordinaria
Con la pandemia forse definitivamente alle spalle e con gli effetti destabilizzanti delle guerre in corso ormai inglobati nelle dinamiche economiche, anche l’inflazione e gli indici ad essa connessi sembrano ritornare ai livelli di un tempo. La spia per l’Italia arriva dalla ulteriore riduzione del saggio di interesse legale. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024, il saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284, primo comma, del Codice Civile è stato rideterminato nella misura del 2,00% in ragione d’anno (in luogo del preesistente tasso del 2,50%) con decorrenza dal 1° gennaio 2025. La legge prevede appunto che il Ministro dell’economia e delle finanze può modificare gli interessi legali sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.
Cosa comporta questa riduzione dal punto di vista previdenziale? Innanzitutto, una ulteriore taglio (dopo il dimezzamento dello scorso anno) dei costi dei riscatti (anni di laurea, specializzazione, ecc.) pagati in forma rateale. Per l’Inps la maggiorazione del costo, se non si paga in unica soluzione, è legata al tasso legale in vigore al momento della presentazione della domanda.
Nel 2025, grazie alla ulteriore riduzione del saggio di interesse, si riduce anche il costo delle sanzioni contributive pagate a rate, nonché quello del pagamento rateale della contribuzione ordinaria, possibile per la Quota B. Nessun effetto invece sulle rate dell’onere della ricongiunzione contributiva sia Inps sia Enpam, che restano costanti nel tempo. La variazione del saggio legale ha risvolti di varia natura, anche di carattere fiscale, ad esempio in fase di determinazione delle somme da versare nel caso del ravvedimento operoso. Infatti, quando si ricorre a tale istituto, è proprio questo il saggio da considerare per il conteggio degli interessi dovuti. Essi vanno calcolati giornalmente, tenendo conto del fatto che il tasso da applicare potrebbe non essere unico, ma cambiare in ragione di quello vigente nei diversi periodi. Un certo svantaggio può ritrovarsi nel fatto che gli Enti previdenziali diminuiranno gli importi riconosciuti ad iscritti e pensionati in quegli sporadici casi in cui corrispondono interessi per ritardato pagamento, come ad esempio nella rara ipotesi in cui debbano versare gli accessori di legge per effetto di una sentenza ovvero di una messa in mora. Con riferimento all’Inps, i riflessi della diminuzione del tasso legale si avvertono sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, nei rari casi (che riguardano soprattutto i datori di lavoro e non direttamente i medici) in cui le sanzioni vengono appunto ridotte alla misura dell’interesse legale.
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