L'Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sugli obblighi certificativi dei compensi corrisposti ai medici in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale
La questione affrontata dall’Agenzia Entrate riguarda l’obbligo di emissione della Certificazione Unica (CU) da parte delle Aziende Sanitarie Pubbliche (ASP) nei confronti di medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che aderiscono al regime forfetario.
Il dubbio nasce alla luce delle recenti semplificazioni normative introdotte dal D.Lgs. n. 1/2024 (cd. "decreto Adempimenti") che ha esonerato i sostituti d’imposta, a partire dal 2024, dalla trasmissione della CU per i soggetti forfetari.
Pertanto con Risposta a interpello n 132 del 13 maggio (clicca qui per scraicare il documento completo) le Entrate hanno chiarito che per i medici, convenzionati con il sistema sanitario nazionale e in regime forfettario, non vigendo l'obbligo di e-fatture, resta l'obbligo della certificazione unica.
L'azienda sanitaria che ha posto il quesito ha in essere numerose convenzioni con:
ai quali corrisponde compensi professionali inquadrabili, ai fini Irpef, tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).
1) Medici forfettari convenzionati SSN: resta obbligo della CU
Con l’introduzione delle semplificazioni fiscali previste dal D.Lgs. n. 1/2024, a partire dal periodo d’imposta 2024 è stato disposto l’esonero dall’invio della Certificazione Unica (CU) per i soggetti che corrispondono compensi a contribuenti in regime forfettario o di vantaggio. Lo riporta il sito Fisco e Tasse. L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre gli adempimenti grazie alla generalizzazione della fatturazione elettronica, che permette all’Agenzia delle Entrate di acquisire in automatico i dati reddituali. Dal 1° gennaio 2024, anche i contribuenti forfettari sono tenuti alla fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI). Proprio in virtù di questa novità, il nuovo comma 6-septies dell’art. 4 del d.P.R. n. 322/1998 ha eliminato per i committenti l’obbligo di:
I medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i medici di continuità assistenziale che operano in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale non emettono fattura elettronica. Per loro continua a valere il foglio di liquidazione dei corrispettivi, documento che sostituisce la fattura in base all’art. 2 del D.M. 31 ottobre 1974.
Con la Risposta n. 132/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento ufficiale sul tema. Una azienda sanitaria locale (ASP) ha chiesto all’Agenzia se sia legittimo non emettere la Certificazione Unica per i compensi erogati ai medici forfettari convenzionati. La domanda nasceva dalla nuova norma che esonera i committenti da tale obbligo, in quanto i dati dovrebbero risultare automaticamente disponibili tramite fatturazione elettronica. L’Agenzia ha ricordato che per i medici in convenzione con il SSN il foglio di liquidazione è un documento sostitutivo della fattura, valido ai fini fiscali e contabili. Questo documento, però, non transita nel Sistema di Interscambio (SdI) e non è accessibile in automatico dall’Agenzia delle Entrate. Di fatto, i redditi di questi medici non sono visibili telematicamente, rendendo necessario un altro strumento di tracciabilità.
Proprio perché non emettono fattura elettronica, i medici forfettari convenzionati non rientrano nel perimetro del comma 6-septies. Di conseguenza, l’obbligo di emissione della CU permane. L’Agenzia conferma la correttezza della prassi proposta dall’ASP, che ha continuato a inviare le CU anche nel 2025, includendo i compensi corrisposti ai medici in regime forfettario.
2) Medici forfettari convenzionati SSN: come compilare la CU 2025
Alla luce di quanto sopra affermato, gli enti che corrispondono compensi ai medici convenzionati in regime forfettario devono ancora compilare la CU, come segue:
Il codice 25 è utilizzato per identificare i icompensi in regime forfettario non assoggettati a ritenuta, in assenza di fattura elettronica, come nel caso dei medici SSN. Molti enti, convinti dell’esonero, non hanno inviato le CU entro il termine del 18 marzo 2025. Attenzione, avverte la redazione di Fisco e Tasse, nella risposta in oggetto, l’Agenzia, riconoscendo il clima di incertezza normativa, ha previsto che le strutture di controllo valuteranno la disapplicazione delle sanzioni, in base all’art. 10 dello Statuto del contribuente. In pratica, nessuna sanzione sarà automatica per l’invio tardivo o la rettifica delle CU già trasmesse, se motivate dall’errata interpretazione normativa. Il chiarimento fornito con l’interpello n. 132/2025 dell’Agenzia delle Entrate mette un punto fermo e evidenzia che occorre continuare ad emettere la CU nei confronti di questi soggetti; non si può considerare applicabile l’esonero previsto dal D.Lgs. 1/2024; occorre verificare l’invio tempestivo o rettificare quanto già trasmesso, senza temere sanzioni automatiche.
Quici: "Per far funzionare le Case di Comunità basta applicare l’ACN. Evitare di creare più problemi di quelli che si intende risolvere"
I tempi di attesa per un appuntamento dal proprio medico di famiglia sono bassissimi: il 73% dei cittadini viene ricevuto entro una settimana, l’87% entro due settimane, solo il 4% oltre le due settimane
Senese: "Le criticità sono maggiori nell’ aree ad elevata densità abitativa e negli studi associati con più di due medici insieme, dove le sale di attesa degli studi medici sono pienissime"
Fimmg Napoli: Noi a lavoro ben oltre l’orario di studio, impossibile garantire questi volumi con la dipendenza. L’assistenza non può avere un orario d’ufficio
"Chiediamo il sostegno del Presidente Mattarella, per richiamare la cittadinanza. Sarebbe paradossale che le organizzazioni sindacali dovessero trovarsi a ragionare su un possibile sciopero contro i cittadini nella veste di pazienti"
"Per molti presidenti di Regione i medici di medicina generale dovrebbero diventare dipendenti del Servizio sanitario nazionale". "Mancano 4500 medici e 10mila infermieri"
Rea (Simg Lazio): “Tra le principali esigenze, è fondamentale l’inserimento di personale infermieristico e amministrativo. Come le farmacie dei servizi ricevono investimenti anche la Medicina Generale può moltiplicare le sue funzioni”
Questo codice, attualmente in vigore, limita fortemente la possibilità di dar seguito a uno sciopero vero ed efficace, ostacolando di fatto qualsiasi iniziativa
Commenti