
Condannata l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo a restituire a un dirigente medico le somme trattenute a titolo Irap per le prestazioni rese in regime intramurario
Il costo dell’Irap sostenuto dalle Aziende sanitarie non può essere scaricato sui medici che svolgono attività intramoenia attraverso una riduzione dei loro compensi. Tale onere, infatti, deve essere trasferito sull’utenza mediante un adeguamento delle tariffe. Diversamente, si finirebbe per gravare su un soggetto che non è titolare dell’attività produttiva.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9655 del 2025, che ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Palermo. Quest’ultima aveva condannato l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo a restituire a un dirigente medico le somme trattenute a titolo Irap per le prestazioni rese in regime intramurario.
Il principio trova fondamento nell’articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina l’imposta regionale sulle attività produttive, stabilendo come presupposto «l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi». Pertanto, secondo la Suprema Corte, l’imposta grava sull’azienda sanitaria e non sul professionista dipendente che svolge la prestazione.
La Cassazione ha inoltre ribadito un orientamento già consolidato:
l’imposta non può essere posta interamente a carico del medico, né detratta dal compenso spettante (Cass., 21 giugno 2022, n. 20010; Cass., 8 gennaio 2020, n. 155);
l’azienda sanitaria non può ridurre unilateralmente i compensi già maturati dai dirigenti medici senza un passaggio nella contrattazione integrativa (Cass., 16 maggio 2023, n. 13339);
allo stesso modo, non è consentito modificare in via unilaterale i criteri di calcolo fissati dalla contrattazione decentrata (Cass., 18 agosto 2022, n. 24889).
La giurisprudenza di legittimità aveva già espresso posizioni analoghe. Si ricorda, ad esempio, l’ordinanza della Cassazione – Sezione Lavoro n. 32333 del 13 dicembre 2018, nella quale si chiariva che l’Irap non può costituire un parametro per determinare gli onorari dei dirigenti medici, in quanto l’articolo 4, comma 2, lettera g), del CCNL dell’Area della Dirigenza sanitaria (8 giugno 2000) attribuisce esclusivamente alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri generali per l’attribuzione dei compensi.
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