
Se il passaggio a rapporto di lavoro dipendente per i medici di famiglia, della continuità assistenziale e dell’emergenza territoriale ad oggi appare in qualche modo scongiurato, cominciano a venire meno anche le assimilazioni fiscali ai lavoratori dipendenti che finora avevano caratterizzato la tassazione degli emolumenti corrisposti ai medici di continuità ed emergenza con contratto a tempo indeterminato.
Nella Risoluzione n. 14/1999, l’Agenzia delle Entrate aveva infatti stabilito che gli emolumenti corrisposti dalle AA.SS.LL. ai medici incaricati di continuità assistenziale "devono essere assoggettati al regime fiscale previsto per i redditi di lavoro dipendente.
Infatti, nella risposta n. 73/2025 all’interpello presentato da una ASL, avente ad oggetto "Regime fiscale degli emolumenti corrisposti a medici di assistenza primaria ad attività oraria (ex continuità assistenziale, ex guardia medica) a seguito dell'istituzione del ruolo unico dei medici di assistenza primaria – Articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" ha ritenuto "che gli emolumenti corrisposti dalle ASL ai medici del ruolo unico di Assistenza Primaria per lo svolgimento di incarichi ad attività oraria, siano da inquadrare, analogamente a quanto ritenuto per i compensi spettanti per lo svolgimento di incarichi a ciclo di scelta (cioè per i normali medici di famiglia) , fra i redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del Tuir." Tuttavia, sulla base delle informazioni attualmente in possesso, la nuova tassazione (con parificazione al lavoro autonomo) sarebbe applicabile soltanto per i medici di continuità ed emergenza per i quali le Asl hanno effettivamente attivato l’inserimento nel ruolo unico (e cioè la contemporanea presenza di attività oraria e di attività a ciclo di scelta), mentre sembra che nulla sia cambiato (assimilazione al lavoro dipendente) per i medici che hanno mantenuto il vecchio regime.
Il nuovo sistema potrebbe tradursi in un sensibile vantaggio fiscale per i medici della continuità a ruolo unico, perché, in presenza dei prescritti requisiti, anziché la tassazione ordinaria (con aliquote fino al 43%) potrebbe essere utilizzato il regime forfettario, con l’applicazione della flat tax al 15% sul reddito già abbattuto delle spese presunte sulla base del rispettivo codice Ateco. Ovviamente, con il passaggio della qualificazione fiscale dei redditi da lavoro dipendente a lavoro autonomo, dovrà essere corrispondentemente adeguata anche la tassazione delle prestazioni previdenziali erogate dall’Enpam in favore di questi soggetti (con la possibilità di azzerare la ritenuta d’acconto per i soggetti aderenti al regime forfettario), nonché la Certificazione Unica rilasciata dalle Asl e dall’Ente di previdenza.



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