|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scegli un Argomento
Scegli uno degli Argomenti da approfondire tra quelli più cliccati.
Non hai trovato nulla di tuo interesse? Cerca con la
Search Bar
qui sotto o consulta la pagina con tutti gli Argomenti facendo click su
Mostra Tutti
.
Scegli una Specializzazione
Clicca su una delle Specializzazioni per accedere a contenuti riguardanti esclusivamente la Specializzazione selezionata.
Non hai trovato la tua Specializzazione? Cercala con la
Search Bar
qui sotto o consulta la pagina con tutte le Specializzazioni facendo click su
Mostra Tutte
.
?

La tassazione dei compensi dei medici a ruolo unico di medicina generale

Il nuovo sistema potrebbe tradursi in un sensibile vantaggio fiscale per i medici della continuità a ruolo unico
Medicina Generale

Se il passaggio a rapporto di lavoro dipendente per i medici di famiglia, della continuità assistenziale e dell’emergenza territoriale ad oggi appare in qualche modo scongiurato, cominciano a venire meno anche le assimilazioni fiscali ai lavoratori dipendenti che finora avevano caratterizzato la tassazione degli emolumenti corrisposti ai medici di continuità ed emergenza con contratto a tempo indeterminato.

Nella Risoluzione n. 14/1999, l’Agenzia delle Entrate aveva infatti stabilito che gli emolumenti corrisposti dalle AA.SS.LL. ai medici incaricati di continuità assistenziale "devono essere assoggettati al regime fiscale previsto per i redditi di lavoro dipendente.

" Facevano eccezione, appunto, i compensi corrisposti ai sostituti medici in continuità assistenziale (quindi a tempo determinato), come precisato dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 41/2020, che dovevano quindi considerarsi di lavoro autonomo. Recentemente, l’Agenzia delle Entrate, sulla base della nuova regolamentazione dei rapporti con gli ex medici di continuità assistenziale introdotta a partire dall’Accordo Collettivo Nazionale dei medici di medicina generale del 28.4.2022, sembra invece aver parzialmente ricondotto i loro redditi nell’alveo del lavoro autonomo.

pubblicità

Infatti, nella risposta n. 73/2025 all’interpello presentato da una ASL, avente ad oggetto "Regime fiscale degli emolumenti corrisposti a medici di assistenza primaria ad attività oraria (ex continuità assistenziale, ex guardia medica) a seguito dell'istituzione del ruolo unico dei medici di assistenza primaria – Articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" ha ritenuto "che gli emolumenti corrisposti dalle ASL ai medici del ruolo unico di Assistenza Primaria per lo svolgimento di incarichi ad attività oraria, siano da inquadrare, analogamente a quanto ritenuto per i compensi spettanti per lo svolgimento di incarichi a ciclo di scelta (cioè per i normali medici di famiglia) , fra i redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del Tuir." Tuttavia, sulla base delle informazioni attualmente in possesso, la nuova tassazione (con parificazione al lavoro autonomo) sarebbe applicabile soltanto per i medici di continuità ed emergenza per i quali le Asl hanno effettivamente attivato l’inserimento nel ruolo unico (e cioè la contemporanea presenza di attività oraria e di attività a ciclo di scelta), mentre sembra che nulla sia cambiato (assimilazione al lavoro dipendente) per i medici che hanno mantenuto il vecchio regime.

Il nuovo sistema potrebbe tradursi in un sensibile vantaggio fiscale per i medici della continuità a ruolo unico, perché, in presenza dei prescritti requisiti, anziché la tassazione ordinaria (con aliquote fino al 43%) potrebbe essere utilizzato il regime forfettario, con l’applicazione della flat tax al 15% sul reddito già abbattuto delle spese presunte sulla base del rispettivo codice Ateco. Ovviamente, con il passaggio della qualificazione fiscale dei redditi da lavoro dipendente a lavoro autonomo, dovrà essere corrispondentemente adeguata anche la tassazione delle prestazioni previdenziali erogate dall’Enpam in favore di questi soggetti (con la possibilità di azzerare la ritenuta d’acconto per i soggetti aderenti al regime forfettario), nonché la Certificazione Unica rilasciata dalle Asl e dall’Ente di previdenza.

Medicina Generale
Commenti

I Correlati

Pensioni e indennità pagate in eccesso, come e quanto si restituisce
Previdenza
Leggimi

Ultime News

Ti potrebbero interessare
BPCO, aggiornata la Nota 99 AIFA: più autonomia ai medici di famiglia nella gestione terapeutica
Medicina Generale
BPCO, aggiornata la Nota 99 AIFA: più autonomia ai medici di famiglia nella gestione terapeutica
La revisione della Nota 99 elimina il vincolo della prescrizione specialistica per la triplice terapia inalatoria. La SIMG: passo avanti per diagnosi precoce, continuità assistenziale e presa in carico territoriale dei pazienti con broncopneumopatia
Cefalea da iperconnessione: schermi sotto osservazione per il mal di testa tra bambini e adolescenti
Pediatria
Cefalea da iperconnessione: schermi sotto osservazione per il mal di testa tra bambini e adolescenti
Sempre più evidenze associano l’esposizione prolungata a smartphone e tablet all’aumento delle cefalee nei più giovani. Pediatri: impatto su sonno, vista e benessere cognitivo.

Siamo oltre 150.000 medici: aggiornati e informati.

Ogni giorno pubblichiamo per te tanti contenuti e li organizziamo perchè tu possa sempre trovare ciò che vuoi.

Lorem Ipsum dolor sit amet faucibus in tincidunt.

Lorem Ipsum dolor sit amet

Lorem Ipsum dolor sit amet consectetur.