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Specialisti delle società accreditate: il 31 marzo è scaduto il termine per il versamento dei contributi all' ENPAM

Previdenza Redazione DottNet | 31/03/2026 13:22

Le strutture che operano in regime di accreditamento col SSN devono versare all’Enpam i contributi per gli specialisti esterni che partecipano alla produzione del fatturato ottenuto con le prestazioni in convenzione. Il contributo a carico della struttura è il 2% del fatturato e il contributo a carico del professionista è il 4%.

Le strutture che operano in regime di accreditamento col SSN devono versare all’Enpam i contributi per gli specialisti esterni che partecipano alla produzione del fatturato ottenuto con le prestazioni in convenzione. Il contributo a carico della struttura è il 2% del fatturato e il contributo a carico del professionista è il 4%.

Gli specialisti possono chiedere di limitare il contributo del 4% se questo supera un decimo del compenso percepito dalla struttura per prestazioni in regime di convenzione con il Ssn (oppure, nel caso dei pensionati, se il contributo del 4% dovesse superare un ventesimo del compenso). L’obbligo del contributo del 4% (con o senza tetto) riguarda solo i professionisti che fanno prestazioni del Ssn (prestazioni, cioè, a cui i pazienti accedono con prescrizione del Ssn e che la struttura fattura al Ssn).

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 Per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 ottobre 2024, il tetto andava chiesto entro il 20 novembre 2024. Questa scelta è valida anche per il futuro, cioè da novembre 2024. Tutte le eventuali modifiche dopo il 20 novembre 2024 saranno valide dal mese in cui vengono richieste all’Enpam.

Il versamento deve essere stato effettuato entro il 31 marzo 2026 con riferimento al fatturato dell’anno 2025: per le società che pagano in ritardo o non fanno la dichiarazione (va fatta anche se non si è prodotto fatturato imponibile) è prevista una sanzione.

I contributi del 2% e del 4% danno diritto alla pensione sulla gestione degli Specialisti esterni, una volta che vengono raggiunti i requisiti previsti dal Regolamento. Per la pensione di vecchiaia occorrono come sempre 68 anni di età e la cessazione del rapporto con la struttura accreditata, attestata con una certificazione della struttura. La cessazione può riguardare anche soltanto l’attività volta ad effettuare prestazioni in convenzione, cioè soggette a rimborso da parte del Servizio Sanitario Nazionale: questo significa che l’attività inerente prestazioni a regime totalmente privato svolta nella medesima struttura può proseguire normalmente. Inoltre, dopo la cessazione ed un adeguato periodo di sospensione, anche l’attività convenzionata può essere ripresa ed i contributi versati a tale titolo (che rimangono dovuti) daranno luogo in automatico all’erogazione, con cadenza triennale, di un supplemento di pensione.

Va pure sottolineato che i contributi del 2% e del 4% danno anche diritto a chiedere l’aliquota dimezzata (9,75% anziché 19,50%) di Quota B su questi ed eventuali altri redditi libero professionali.

Il vantaggio della riduzione dell’aliquota di Quota B si estende su tutto il reddito libero professionale, sia su quello che deriva dalla libera professione pura su sia quello che deriva dalla collaborazione con le strutture accreditate.

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