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Farmaci da banco online, la Corte UE boccia i divieti generalizzati: consentite restrizioni solo sulle modalità di vendita

Farmaci Annalucia Migliozzi | 22/06/2026 15:18

Una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea chiarisce i limiti delle normative nazionali sulla vendita a distanza dei medicinali senza obbligo di prescrizione. Ammesse misure di controllo e sicurezza, ma non l’esclusione di intere categ

La vendita online dei farmaci da banco torna al centro del dibattito normativo europeo. Con una decisione destinata a incidere sulle legislazioni nazionali, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che gli Stati membri non possono vietare, neppure parzialmente, la commercializzazione a distanza di medicinali non soggetti a prescrizione. Le autorità nazionali mantengono la possibilità di introdurre specifiche condizioni di sicurezza e tutela della salute pubblica, ma tali misure non possono tradursi nell’esclusione di un’intera categoria di farmaci dall’e-commerce.

La decisione della Corte europea

La pronuncia, emessa il 21 maggio 2026 nella causa C-604/24, nasce da una controversia in Grecia relativa a un decreto ministeriale che limitava la vendita online dei medicinali senza prescrizione a una ristretta sottocategoria di prodotti, escludendo tutti gli altri farmaci da banco.

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Secondo il governo greco e le rappresentanze professionali dei farmacisti, la misura era giustificata dall’esigenza di prevenire fenomeni come la polifarmacoterapia e la diffusione di medicinali contraffatti. Tuttavia, i giudici europei hanno ritenuto che tale impostazione non sia compatibile con il quadro normativo dell’Unione.

Cosa prevede la direttiva europea

Al centro della sentenza vi è l’interpretazione dell’articolo 85-quater della direttiva 2001/83/CE, che disciplina la vendita a distanza dei medicinali. La normativa europea impone agli Stati membri di consentire la commercializzazione online di tutti i farmaci non soggetti a prescrizione medica attraverso servizi digitali autorizzati.

La stessa direttiva permette l’introduzione di condizioni motivate da esigenze di salute pubblica, ma tali restrizioni devono riguardare esclusivamente le modalità operative della vendita e non possono trasformarsi in un divieto sostanziale per una specifica categoria di medicinali.

Secondo la Corte, un approccio diverso finirebbe per svuotare di significato l’obbligo generale di autorizzare la vendita online previsto dalla normativa europea.

Quali restrizioni restano possibili

La decisione non elimina la possibilità di controlli da parte degli Stati membri. Le autorità nazionali possono infatti adottare misure finalizzate a garantire un uso appropriato dei medicinali e a ridurre i rischi associati all’acquisto online.

Tra gli strumenti ritenuti compatibili con il diritto europeo figurano:

  • limiti quantitativi agli acquisti;
  • sistemi di verifica dell’identità dell’acquirente;
  • registrazione e monitoraggio dei dati sanitari rilevanti;
  • procedure per prevenire fenomeni di politerapia;
  • controlli specifici per farmaci caratterizzati da particolari profili terapeutici.

Tali interventi devono però preservare la possibilità effettiva di acquistare online i medicinali interessati.

Impatto sul mercato farmaceutico europeo

La sentenza rafforza l’orientamento della giurisprudenza europea volto a favorire la libera circolazione dei medicinali all’interno del mercato unico, pur riconoscendo la peculiarità del settore farmaceutico e la necessità di adeguate garanzie di sicurezza.

Per i Paesi che mantengono restrizioni particolarmente rigide sulla vendita a distanza dei farmaci senza prescrizione, la decisione potrebbe rendere necessario un riesame delle normative nazionali, con possibili effetti sull’organizzazione delle farmacie online e sull’accessibilità dei medicinali da banco per i cittadini europei.

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