Con la risoluzione n. 444/E del 18 novembre, l’Agenzia delle Entrate chiarisce il corretto trattamento tributario relativo al bollo da applicare sulle fatture di visite mediche, che viene generalmente riconosciuto al cliente solo quando rappresenta un costo accessorio alla prestazione professionale. Grazie alla questione sollevata da un contribuente che aveva consegnato la dichiarazione dei redditi ad un Caf, che non aveva riconosciuto in detrazione le spese relative al bollo apposto sulle ricevute, la risoluzione dell’Agenzia precisa che il cliente, che riceve una fattura o una ricevuta, è legittimato a portare in detrazione le spese relative all’imposta di bollo solo se effettua egli stesso il pagamento del tributo al posto del professionista, sia per inadempienza di quest’ultimo, provvedendo quindi a sanare un atto irregolare, sia per esplicito accordo fra le parti.In quest’ultimo caso, infatti, è consentito addebitare al cliente, in aggiunta al compenso professionale, l’importo del bollo. Al di fuori di queste due ipotesi la detrazione non è ammissibile.
L’imposta in questione, fa presente l’Agenzia, è dovuta per le “fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di un obbligazione pecuniaria” (articolo 13, n. 1, della tariffa A, DPR 642/1972); non va corrisposta invece per le somme inferiori a euro 77,47. Inoltre, l’obbligo di apporre sulle fatture le marche da bollo, sostituite dal 1° settembre 2007 dal contrassegno telematico, è a carico del soggetto che predispone il documento.
Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo
Quando ad essere accentrati sono periodi contributivi particolarmente lunghi, il costo può diventare importante e divenire un deterrente spesso insuperabile
L’integrazione, in Enpam, è curata dal Servizio Trattamento Giuridico e Fiscale delle Prestazioni, dell’Area della Previdenza.
Il cedolino è già disponibile, mentre i pagamenti partiranno a inizio mese
Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo
Quando ad essere accentrati sono periodi contributivi particolarmente lunghi, il costo può diventare importante e divenire un deterrente spesso insuperabile
L’integrazione, in Enpam, è curata dal Servizio Trattamento Giuridico e Fiscale delle Prestazioni, dell’Area della Previdenza.
Il cedolino è già disponibile, mentre i pagamenti partiranno a inizio mese
Commenti