
La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, condannata al pagamento, è ricorsa in appello, contestando l’iter argomentativo seguito in primo grado, basandosi sul fatto che l’art. 70 del Testo unico sancisce che alle libere professioniste, “iscritte a un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza (…), è corrisposta un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa”. La norma, cioè, riconosce il diritto solo alle libere professioniste, e quindi alla madre, e riguarda non solo la cassa degli avvocati, ma anche altri Enti previdenziali di altre figure professionali, come i commercialisti e i consulenti del lavoro. Inoltre, l’esclusione del padre dal diritto è dovuta alla differente posizione rivestita. Per l’ente di previdenza, infatti, l’indennità di maternità “è finalizzata a colmare la diminuzione del reddito sia nel periodo successivo al parto che nel corso della gravidanza. Periodo quest’ultimo in cui la posizione del padre non può essere certamente considerata equivalente a quella della madre”. Dal canto suo, invece, il padre sosteneva di aver diritto alla prestazione perché la moglie, non svolgendo attività di lavoro dipendente e non avendo i requisiti per l’iscrizione alla Cassa di previdenza, non aveva percepito alcuna indennità. La Consulta ha ritenuto la questione non fondata perché non terrebbe conto del fatto che le posizioni confrontate sono differenti. La tutela da accordare a madre e padre è infatti diversa: nel primo caso, oltre al benessere delminore, bisogna tenere in considerazione anche quello della madre.




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