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Tagli alla spesa: ecco come sarà la nuova ricetta, istruzioni per l’uso. Milillo: salterà la spedizione online. La difesa del ministro Balduzzi. Dai la tua opinione

Sanità pubblica Redazione DottNet | 31/07/2012 20:20

Addio al colore della scatola, sempre uguale e dunque rassicurante e, salvo specifici casi, al nome commerciale del farmaco. D'ora in avanti il paziente che si recherà in farmacia con la ricetta rossa del Servizio sanitario nazionale dovrà abituarsi a fare i conti con il nome del principio attivo e del dosaggio come unico elemento in grado di distinguere un farmaco da un altro.

E' questa una delle principali conseguenze per i cittadini (oltre ad un potenziale risparmio) che arriva dalla norma sui farmaci approvato al Senato. Ma come cambierà esattamente la ricetta del Ssn? ''La mediazione raggiunta - sottolinea Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di medicina generale (Simg) - prevede che per il medico di famiglia rimanga l'obbligo di indicare sulla ricetta il principio attivo'' ma stabilisce anche che ''il professionista ha la facoltà di specificare sulla ricetta il nome commerciale del medicinale, giustificando la scelta con una sintetica motivazione scritta''. Nel concreto, per fare un esempio, il medico che curi un paziente bisognoso di un antibiotico non dovrà più indicare il nome commerciale dell'Augmentin, come avveniva in precedenza, ma indicare nella ricetta del Ssn la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco (in questo caso 'amocicillina-acido clavulanico'). Salvo evidenziare uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo, generico o di marca, inserendo la clausola di non sostituibilità. E analoga sorte toccherà ad altri tipi di farmaci.

In caso di problemi di ipertensione, infatti, si andrà in farmacia con la ricetta chiedendo non il farmaco commerciale, (ad esempio il Norvasc), ma solo il principio attivo (amlodipina); come in caso di un'infiammazione non si scriverà più ad esempio Aulin, ma si avrà una ricetta con scritto un farmaco contenente il nimesulide. Identica situazione anche per i pazienti diabetici che, ad esempio, potrebbero veder sostituire un antidiabetico come per esempio il Metforal con il suo principio attivo (metformina). "Per il farmacista però non cambia nulla - evidenzia Antonino Annetta, membro di Federfarma Roma e specialista in farmacologia applicata - in quanto già prima non poteva invadere in nessun modo la prescrizione del medico, ma aveva solo l'obbligo di legge di informare il paziente, qualora fosse stato presente sul mercato il farmaco generico, della possibilità di sostituire il farmaco di marca". Per avere però idee più chiare, conclude Cricelli, "aspettiamo che l'Aifa pubblichi la lista dei principi attivi".

La nota diffusa dal ministero sulla prescrizione

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Pubblichiamo le istruzioni inviate dal ministero:

Sulla base delle disposizioni contenute nel decreto legge n° 95/2012 in corso di conversione, per la prima volta nella nostra legislazione si parla esplicitamente della prescrizione di un farmaco mediante anche l’indicazione del “principio attivo”. Una volta entrato in vigore il provvedimento, sulla ricetta rossa, cioè quella dove sono prescritti i farmaci erogati dal Servizio sanitario nazionale, dovrà comparire il nome del principio attivo, cioè il nome della sostanza, contenuta nel farmaco, che possiede proprietà terapeutiche. Questo è già sufficiente perché la ricetta sia valida. Il cittadino con questa ricetta si reca in farmacia e il farmacista gli consegna il farmaco dal prezzo più basso contenente quel principio attivo. La norma prevede anche che il medico “ha facoltà” di aggiungere, oltre al principio attivo, anche il nome commerciale di un farmaco, specificando sulla ricetta che esso è “non sostituibile”, ma in tal caso deve giustificare la non sostituibilità con una sintetica motivazione scritta. Per esempio può scrivere che il farmaco equivalente deve essere quello prodotto da quella azienda e non da un’altra, perché esso non contiene un eccipiente al quale il paziente in oggetto è allergico. In questo caso il farmacista deve consegnare il prodotto indicato dal medico nella ricetta. Queste disposizioni non riguardano le terapie croniche già in corso. Infatti il legislatore ha evitato di introdurre una normativa che potesse provocare possibili, sebbene rari, inconvenienti, nel corso di una terapia, a causa del passaggio da un medicinale all’altro, sia pur di uguale composizione. Resta ferma la possibilità per il paziente, già prevista dal decreto “Cresci Italia” dello scorso gennaio (articolo 11 comma 12 del testo convertito dalle Camere) di richiedere al farmacista un medicinale, sia equivalente che di marca, con lo stesso principio attivo ma con un costo più alto, pagando a proprie spese la differenza di prezzo rispetto al farmaco meno costoso. Quando al paziente è consegnato il farmaco avente il costo più alto di quello ammesso al rimborso (o perché il medico ha usato la clausola di non sostituibilità, o perché è il paziente a pretendere dal farmacista un medicinale più costoso) la differenza fra i due prezzi è a carico del cliente. I medici conoscono correttamente i principi attivi dei prodotti farmaceutici. In ogni caso nelle liste pubblicate dall’Aifa i prodotti sono già raggruppati anche per principio attivo.

La Fimmg e la ricetta online

Il segretario nazionale della Fimmg (Federazione italiana medici medicina generale), Giacomo Milillo, analizza i risvolti che avrà il provvedimento  sulla prescrizione dei farmaci che di fatto bloccherà  totalmente il sistema della ricetta on line: “Dopo tanti ritardi e difficoltà di applicazione in molte realtà, bisognerà ripartire da zero in quanto i Sistemi di accoglienza regionali (Sar) e Centrale (Sac) sono destinati a 'saltare'''. Qualcuno potrà osservare che non tutti i mali vengono per nuocere, tuttavia per la ricetta telematica sono stati fatti (notevoli) investimenti che rischiano di essere vanificati: ''Così com'è impostata ora – spiega Milillo  - la ricetta elettronica non prevede l'inserimento del principio attivo, ma solo del farmaco''. Milillo ribatte anche alle accuse di ''comparaggio collegate alla nostra posizione su tale provvedimento, espressa a garanzia dei nostri assistiti - continua - Ci appaiono quantomeno risibili. Fermo restando che ove identificati tali abusi vanno perseguiti, ci appare paradossale che un sistema come quello della medicina di famiglia, condizionato dalla scelta dell'assistito che può valutarlo sulla base dei risultati di cura ottenuti, sia confrontato come più facilmente corruttibile rispetto ad altri sistemi che invece sono più esposti ai condizionamenti del mercato e con scarso valore di controllo in capo al cittadino. Forse siamo di fronte alla liberalizzazione della sanità pubblica per una di mercato?". E non è tutto: secondo Milillo si saranno anche disagi per i pazienti, che dopo la prescrizione del principio attivo, ''dovranno tornare nuovamente dal medico di famiglia per mantenere aggiornata la propria cartella clinica rispetto al farmaco finale utilizzato, per il mantenimento di una continuità informativa terapeutica in capo al proprio medico di fiducia, utile in futuro anche al patient summary. E' un provvedimento senza senso al quale ci opporremo con forza - conclude Milillo - La Fimmg è pronta a riunire i propri organismi istituzionali e a dar vita alle necessarie azioni di protesta''.

La risposta del ministro Balduzzi

A scendere in campo in difesa del provvedimento è il ministro Balduzzi che risponde alle critiche: “il testo dell’emendamento alla spending review per favorire l’utilizzo dei farmaci equivalenti così come è uscito alla fine dalla limatura che abbiamo fatto è un testo equilibrato – spiega il ministro – e consente di dire che finalmente la battaglia del farmaco equivalente può essere considerata consolidata nel nostro Paese. La nuova norma, incalza Balduzzi darà “vantaggi nel breve termine ai cittadini e nel medico e lungo termine ai Servizio sanitario nazionale senza che nessuno sia penalizzato: cittadini, industria e medici”. Ma il ministro continua: “nel corso della formulazione del testo definitivo c’è stata una mediazione alta, che ha distillato le esigenze di tutti i soggetti coinvolti. Una mediazione di buon livello che possa consentire al paese di fare un passo avanti senza che nessuno sia penalizzato”. Neanche la responsabilità e libertà di prescrizione del medico, “che può indicare un farmaco con il nome commerciale se ritiene che non possa essere sostituito da altri farmaci equivalenti, dandone una sintetica motivazione scritta. Quindi – sottolinea Balduzzi - sono tutti in qualche misura salvaguardati: il cittadino, l'industria e il medico”. Del resto, dice ancora Balduzzi, “in tutti i paesi dove il farmaco equivalente è consolidato da anni non ci sono problemi di alcun tipo circa la libertà del medico né per sicurezza delle cure. Possono esserci limitatissimi problemi in ordine a un specifico paziente o uno specifico farmaco equivalente ma in quel caso il medico, quando se ne accorge, ha la possibilità di utilizzare la clausola di non sostituibilità del medicinale, motivandola”. Un sistema che, secondo il ministro, “non solo appartiene al buon senso, ma a ciò che normalmente avviene nella discussione e nella realtà internazionale”. Il ministro parla anche di risparmi: “ogni anno la differenza tra prezzo rimborsato e quello pagato dai cittadini si aggira intorno a 800 milioni; il testo approvato non significa automaticamente 800 milioni di euro di risparmio ma molti di questi 800 milioni potranno rimanere nelle tasche dei cittadini”. “Soprattutto - secondo il ministro -, la norma rileverà la sua funzionalità in prospettiva, perché comporterà evidentemente un rinnovato piano industriale e commerciale delle industrie del farmaco che saranno indotte ad abbassare i prezzi dei loro medicinali a brevetto scaduto per renderli “competitivi” con i farmaci equivalenti. “E questo porterà nel medio-lungo periodo a un abbassamento del prezzo e quindi un vantaggio per il Ssn. Cio che oggi è un vantaggio per il singolo cittadino – ha concluso Balduzzi - diventerà un vantaggio per il Ssn intero”.

Così funzionano i generici all'estero

L'Italia, se non e' l'unico, e' senz'altro uno dei pochi paesi rimasti dove il legame con i marchi farmaceutici e' fortissimo. Negli Stati Uniti e nel resto d'Europa la parola d'ordine e' incentivare, con i modi piu' vari, il consumo di farmaci generici. In Inghilterra e' molto diffuso, anche perche' i medici imparano gia' dall'universita' a prescrivere il principio attivo del farmaco. Secondo un rapporto dell'Austrian Health Institute, tra i 27 paesi dell'Ue, 22 paesi incoraggiano i medici a prescrivere il principio attivo del farmaco, mentre in Estonia, Lituania, Portogallo e Romania e' obbligatorio. In particolare, in 23 paesi dell'Ue le assicurazioni socio-sanitarie o i sistemi sanitari hanno introdotto delle linee guida di prescrizione per i generici, e per 9 Stati queste linee guida sono obbligatorie. Quasi tutti i paesi europei inoltre monitorano il comportamento prescrittivo dei medici, che spesso devono spiegare anche il perche' della loro scelte. ''In Spagna la prescrizione del principio attivo e' stata introdotta dall'anno scorso - spiega Michele Uda, direttore generale di Assogenerici - mentre in Francia il medico ha la facolta' di prescriverlo, ma sono stati siglati accordi con medici e farmacisti che stabiliscono obiettivi per la sostituzione diretta''. In 21 Paesi dell'Ue inoltre i farmacisti possono sostituire il farmaco con uno equivalente piu' economico, mentre in Danimarca, Germania, Finlandia, Malta, Svezia e Slovacchia i farmacisti sono obbligati a sostituire il farmaco generico, a meno che il paziente o il medico si oppongano alla sostituzione. Varie le forme di incentivo previste per stimolare i generici. Secondo un documento della European Generic Medicines Association, su 20 paesi esaminati, 13 (il 65%) hanno forme di incentivi per i generici: economici in 4 Paesi, e restrizioni sul budget di spesa in 5. Secondo i dati del rapporto Osmed, nel 2011 la spesa farmaceutica territoriale (tra farmaci di classe A e C con ricetta e automedicazioen) per i generici ha visto il 10% venduto con il nome del principio attivo in Italia (il 90% sono farmaci a brevetto scaduto venduti con nome di fantasia), contro il 40% della Germania e Inghilterra, il 25% del Portogallo e il 23% della Spagna.

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