L’INPS fa seguito a quanto anticipato con circolare n. 35 del 14 marzo 2012 sulle innovazioni in materia di decorrenza delle prestazioni pensionistiche, previste dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, per illustrare gli effetti delle citate disposizioni sulla decorrenza delle prestazioni assistenziali in favore di alcune tipologie di invalidi civili.
A decorrere dal 1° gennaio 2013, il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento dell’assegno sociale, nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione d’inabilità civile, dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai non udenti viene adeguato all’incremento della speranza di vita, in attuazione dell’art. 12 del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, e pertanto tali prestazioni potranno essere concesse al compimento di 65 anni e 3 mesi.
Si precisa inoltre che per effetto dell’innalzamento del requisito anagrafico per l’assegno sociale, con decorrenza dall’ 1 gennaio 2013, le predette prestazioni previdenziali sono concesse, a seguito del riconoscimento sanitario e sussistendo le altre condizioni socio economiche previste, a soggetti di età non inferiore al diciottesimo anno e fino al compimento del sessantacinquesimo anno e tre mesi.
A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale, nonché per il conseguimento degli assegni sociali sostitutivi dell'assegno mensile di assistenza a favore dei sordomuti e della pensione di inabilità civile e dell'assegno mensile a favore dei mutilati e invalidi civili, è incrementato di un anno a cui si deve aggiungere l’incremento della speranza di vita. Da ciò consegue che il requisito anagrafico per l’acquisizione del diritto alla pensione d’inabilità civile, all’assegno mensile agli invalidi parziali e alla pensione non reversibile ai non udenti è fissato dal diciottesimo anno fino al compimento del 66° anno a cui va aggiunto il periodo di incremento della speranza di vita.
Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo
Quando ad essere accentrati sono periodi contributivi particolarmente lunghi, il costo può diventare importante e divenire un deterrente spesso insuperabile
L’integrazione, in Enpam, è curata dal Servizio Trattamento Giuridico e Fiscale delle Prestazioni, dell’Area della Previdenza.
Il cedolino è già disponibile, mentre i pagamenti partiranno a inizio mese
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