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Campania, scoppia la polemica sulla pianta organica

Farmacia Redazione DottNet | 18/05/2013 15:18

Divide gli esperti il provvedimento della Legge finanziaria campana per il 2013 che, in casi eccezionali, autorizza il trasferimento della farmacia anche al di fuori del perimetro della sede, fino a un massimo di 200 metri dai confini. Il provvedimento è nell’articolo 1 della 5/2013, approvata il 6 maggio dal Consiglio campano.

 In sostanza si tratta di una correzione all’articolo 22 di un’altra legge regionale, la 13/85, così come modificata due anni fa dalla 10/2011: «Per garantire il pubblico servizio» recitava l’articolo «in casi di necessità o di urgenza per comprovati eccezionali motivi» la Giunta regionale consente con decreto dirigenziale, sentiti comune e Ordine, lo spostamento della farmacia «anche al di fuori del perimetro della sede per la quale fu concessa l’autorizzazione, purché nelle immediate adiacenze». Nel tempo quest’ultima locuzione si è dimostrata troppo vaga, tanto da innescare cause davanti alla giustizia amministrativa e una sentenza del Consiglio di Stato che rimette al Tar la valutazione “metrica” della prossimità. Ecco allora spiegata la scelta della Regione di correre ai ripari e approfittare della Finanziaria 2013 per aggiungere dopo «immediate adiacenze» la specificazione: «oppure a una distanza inferiore a 200 metri dal perimetro della sede». E qui si apre il dibattito: perché tra gli addetti ai lavori c’è chi considera il miglioramento tale solo in parte: «Il legislatore campano ha pasticciato con le parole» spiega Attilio Mediatore avvocato ed esperto di legislazione della farmacia «perché quel “oppure” potrebbe essere letto da qualche giudice non come un rafforzativo – nel senso di “ovvero” – ma come un disgiuntivo: immediate vicinanze o 200 metri».

Critico anche un altro avvocato, Gustavo Bacigalupo: «Il provvedimento» spiega «non elimina la deroga all’inviolabilità della sede sancita dalla legge regionale 10/2011, deroga insostenibile visto il principio recentemente ribadito dal Consiglio di Stato di “una pianificazione basata sulla ripartizione del territorio in sedi a ciascuna delle quali è assegnata una farmacia”. Una sola, non una di più né una di meno».

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Fonte: Federfarma

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