
Fra le prestazioni sanitarie che possono essere erogate anche dalle farmacie: la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia; la prenotazione, il pagamento ed il ritiro dei referti per prestazioni di assistenza specialistica; l'inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici. Resta comunque esclusa l'attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti. Le farmacie di cui sono titolari i Comuni, obbligatoriamente convenzionate con il Servizio sanitario, per poter fornire questi nuovi servizi devono essere in possesso di alcuni requisiti o svolgere alcune operazioni: osservanza delle indicazioni speciali e generali dei rispettivi Piani socio sanitari regionali; preventiva comunicazione all'azienda sanitaria territorialmente competente, da parte del titolare o del direttore della farmacia, della volontà di erogare i nuovi servizi di cui al decreto legislativo; nessun onere in più per la finanza pubblica. Le eventuali assunzioni devono riguardare esclusivamente unità di personale sanitario, infermieri e fisioterapisti, o socio-sanitario. Il risultato contabile degli ultimi due esercizi deve essere positivo. L'accordo collettivo nazionale fissa i criteri per la determinazione della remunerazione, da parte del Servizio sanitario, dell'attività assistenziale e definisce altresì i criteri in base ai quali i correlati accordi regionali fissano i requisiti minimi di idoneità dei locali della farmacia nel cui ambito le prestazioni sono erogate.
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Fonte: dirittoegiustizia.it




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