Professione
Professione
Canali Minisiti ECM

Sì al Ddl: cambiano le responsabilità penali e civili dei medici

Professione Redazione DottNet | 01/03/2017 12:00

Ci sarà anche più trasparenza per i pazienti e sicurezza nelle strutture. I punti principali della legge e il testo completo scaricabile

Sì definitivo dell'Aula della Camera alla nuova normativa sulla responsabilità di chi esercita professioni in campo sanitario. Il testo (clicca qui per scaricare il documento completo) è stato approvato a Montecitorio identico a quello uscito dal Senato con 255 voti a favore, 113 contrari e 22 astenuti. Contro hanno votato Si, M5S e Fi, la Lega si è astenuta.

"Quella di oggi è una data che resterà nella storia della sanità italiana. Finalmente, grazie all'aiuto, e al prezioso contributo, di tutti i colleghi di Camera e Senato, il Ddl sulla responsabilità professionale e la sicurezza delle cure, è legge''. Così il responsabile sanità del Pd e relatore del disegno di legge sulla Responsabilità professionale, Federico Gelli, ha commentato l'approvazione definitiva della legge oggi alla Camera.

pubblicità

''Si tratta - ha aggiunto - di un provvedimento atteso ormai da ben oltre un decennio da parte degli operatori della sanità. Con questa legge aumentiamo le tutele dei professionisti prevedendo, al contempo, nuovi meccanismi a garanzia del diritto al risarcimento da parte dei cittadini danneggiati da un errore sanitario. L'assenza di un chiaro inquadramento legislativo su questa materia ha tolto in tutti questi anni serenità a medici e professionisti e, soprattutto, ha comportato come ricaduta l'enorme costo della medicina difensiva che pesa sul nostro sistema salute. Con questa legge abbiamo regolamentato l'attività di gestione del rischio sanitario, prevedendo che tutte le strutture attivino un'adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio (risk management). Abbiamo inoltre modificato la responsabilità penale e civile per gli esercenti la professione sanitaria. E ancora, nel testo si fa riferimento all'obbligo per tutte le strutture sanitarie pubbliche e private di essere provviste di una copertura assicurativa, e si ribadisce l'obbligatorietà dell'assicurazione per tutti i liberi professionisti".

"Dal lato dei pazienti, poi, sono state previste nuove misure, come quella riguardante la trasparenza dei dati: le strutture sanitarie saranno tenute a fornire ai pazienti la documentazione clinica da loro richiesta entro 7 giorni. Verrà infine istituito un Fondo di garanzia per il rimborso dei danni derivati da responsabilità sanitaria''

La sicurezza delle cure. l’attuazione dovrà avvenire a costo zero, malgrado gli adempimenti a cui sono chiamate le strutture, sanitarie o sociosanitarie e le regioni. Perché la sicurezza delle cure diventi effettivamente parte costitutiva del diritto alla salute, così come detta l’articolo 1, andrà costruita ex novo una protezione articolata. A partire dall’attivazione in ogni Regione di un Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, deputato alla raccolta dei dati su rischi ed eventi avversi e su cause, entità, frequenza e onere finanziario del contenzioso. Informazioni da trasmettere all’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, da istituire con decreto del ministero della Salute. L’Osservatorio dovrà anche individuare progetti per la sicurezza delle cure e per la formazione del personale.
A tutela del paziente, la direzione sanitaria avrà solo sette giorni di tempo per trasmettere la documentazione sanitaria richiesta dall’interessato. Ancora: con la legge scatta l’obbligo di pubblicare sui siti internet delle strutture sanitarie i dati relativi ai risarcimenti erogati negli ultimi cinque anni.

La responsabilità professionale. L’altro pilastro della legge è la revisione della responsabilità professionale. L’articolo 6 introduce nel Codice penale il nuovo articolo 590-sexies - "Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario" - che esclude la punibilità, nel caso in cui l’evento si sia verificato a causa di imperizia e il professionista abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida validate da società scientifiche accreditate e pubblicate online dall’Istituto superiore di sanità. Il giudice terrà poi conto dell’eventuale circostanza che il professionista si sia attenuto a linee guida "bollinate" anche in sede di determinazione del risarcimento del danno.
In ambito civilistico, scatta un doppio regime di responsabilità: si conferma come contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, anche per i danni derivanti dalle condotte dolose o colpose degli esercenti le professioni sanitarie. Ciò comporta un conseguente termine della prescrizione a dieci anni.
Resta poi configurata come "contrattuale" la responsabilità di ogni professionista che abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale con il paziente (ad esempio, un dentista).
Assume invece natura extracontrattuale - onere della prova a carico del ricorrente e prescrizione a 5 anni - la responsabilità civile degli esercenti le professioni sanitarie quando chiamati in causa. Il risarcimento avverrà sulla base delle tabelle sul danno biologico contenute nel codice delle assicurazioni private, in attesa degli aggiornamenti contenuti nel Ddl Concorrenza, all’esame dell’aula del Senato.

La conciliazione obbligatoria.  Chi intenda esercitare un’azione di responsabilità civile dovrà comunque tentare una conciliazione, a partecipazione obbligatoria di tutte le parti, incluse le compagnie di assicurazione, pena la non procedibilità della domanda di risarcimento. Un consulente tecnico d’ufficio (Ctu) - la legge ne riforma la disciplina - dovrà con le sue perizie aiutare a conciliare la lite: se il tentativo non riesce o trascorso il termine di sei mesi, si passa al giudizio.
L’azione di rivalsa, contemplata però solo in caso di dolo o di colpa grave, incontra paletti ben precisi: va esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall’avvenuto pagamento ed è inoltre esclusa se il professionista sanitario non è stato parte del giudizio. L’azione di responsabilità amministrativa verso il sanitario spetta poi al pubblico ministero presso la Corte dei conti: scelta mirata a evitare che siano le strutture pubbliche a dover avviare la rivalsa in sede civile contro i propri professionisti. La misura della rivalsa in ogni caso non può superare il triplo della retribuzione lorda dell’anno di inizio della condotta causa dell’evento.

Polizze per tutti. La legge introduce una rete di copertura assicurativa "erga omnes". Tutte le strutture pubbliche e private devono assicurarsi per responsabilità contrattuale verso terzi e verso i prestatori d’opera, anche per i danni attribuibili al personale a qualunque titolo operante. Le strutture dovranno poi tutelarsi per la copertura della responsabilità extracontrattuale verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie, nell’ipotesi in cui il danneggiato esperisca l’azione direttamente contro di loro. È previsto poi l’obbligo di assicurazione a carico del professionista che svolga l’attività al di fuori di una delle struttura o che presti la sua opera in regime libero-professionale. O ancora, che agisca nella struttura ma per un’obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Tutti i professionisti passibili di azione da parte della Corte dei conti per danno erariale o di rivalsa in sede civile, devono infine stipulare polizze per colpa grave.

L’azione diretta modello Rca. L’articolo 12 introduce la possibilità di un’ulteriore azione in capo al danneggiato: la possibilità di un’azione diretta - sul modello Rca auto - nei confronti dell’impresa di assicurazione della struttura sanitaria e del libero professionista. Anche qui, vige una serie di paletti: il fallimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e il limite pecuniario delle somme per cui è stato stipulato il contratto di assicurazione.

Il Fondo di garanzia. Nei casi di importi eccedenti i massimali, di insolvenza o del venire meno della copertura per recesso unilaterale dell’impresa, infine, un Fondo di garanzia per danni da responsabilità sanitaria offrirà una ciambella di salvataggio. Sarà gestito da Consap e alimentato dai versamenti annuali - il cui ammontare andrà fissato con decreto - delle imprese assicuratrici autorizzate alla Rc per danni da responsabilità sanitaria.

Il ministro Lorenzin: "Oggi è una grande giornata per il Servizio sanitario nazionale. L'approvazione definitiva del Disegno di legge sulla Responsabilità professionale sanitaria oggi alla Camera dei Deputati rappresenta certamente un altro grande passo in avanti per il nostro sistema sanitario". È quanto dichiara il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, rilevando che "dopo il Patto per la Salute, i nuovi Lea, il Piano nazionale vaccini, il Ddl di riforma degli ordini professionali che è in dirittura d'arrivo, l'approvazione della legge sulla Responsabilità professionale rappresenta un ulteriore tassello di una grande stagione riformista per il servizio sanitario nazionale".

"Il provvedimento, frutto di un lungo lavoro durato più di tre anni - sottolinea il ministro - garantisce da un lato il diritto del cittadino ad essere risarcito in caso di errore medico e al contempo garantisce al medico di poter lavorare in serenità e quindi di non temere nel compiere interventi che possono salvare la vita delle persone, che questi possano essere trasformati in occasioni di denuncia. Contrastare la piaga della medicina difensiva è sempre stato un tema sul quale il Ministero della Salute ha prestato grande attenzione e oggi finalmente diamo risposte concrete a cittadini e professionisti". Lorenzin auspica infine "che anche il Disegno di legge di iniziativa governativa in materia, tra l'altro, di riordino degli Ordini professionali, che porta il mio nome, possa essere approvato quanto prima dalla Camera dei Deputati, così da completare tutta l'opera di riorganizzazione delle professioni sanitarie".

Scotti, segretario Fimmg: "Una bella giornata per tutta la sanità e i medici, che saranno liberi di lavorare e confrontarsi con i propri assistiti, anziché incrociare le armi con gli avvocati". Così il Segretario nazionale della Fimmg, Silvestro Scotti, commenta l'approvazione in via definitiva alla Camera della legge sulla responsabilità professionale degli operatori sanitari. "Un'ottima legge - spiega - che se da un lato consentirà ai medici di lavorare più serenamente secondo scienza e coscienza, dall'altro offre maggiore tutela e certezza del risarcimenti ai cittadini. Sia perché, confermando una giurisprudenza già consolidata, la legge definisce di natura extracontrattuale il rapporto tra il medico di famiglia e il suo assistito, che potrà così ottenere il risarcimento dal soggetto economicamente più solido, ossia la Asl. E sia perché il testo fa esplicito riferimento all'obbligo di utilizzare obbligatoriamente le tabelle che quantificano i risarcimenti, che il Governo ha assicurato di voler rapidamente integrare ed aggiornare". "L'aver poi escluso la colpa grave nel caso siano rispettate linee guida e buone pratiche assistenziali, consentirà ai medici di lavorare con più serenità, senza ricorrere a quella medicina difensiva, che produce inappropriatezza e sprechi", aggiunge Scotti. "Anche se - prosegue - restiamo convinti che il miglior modo per contrastare il boom delle cause sanitarie sia lavorare al consolidamento del rapporto fiduciario medico-paziente, che mal si concilia con prescrizioni dettate più dalle ragioni del risparmio a tutti i costi che dalle evidenze scientifiche. Peraltro in continua evoluzione".

Consulcesi: "L'approvazione definitiva del Ddl sulla Responsabilità professionale rappresenta un'ottima notizia. Siamo pronti a fare la nostra parte, sia assicurando una tutela legale completa al personale sanitario, sia mettendo in campo tutto il nostro know how per il fondamentale elemento della formazione del personale sanitario". Consulcesi Group plaude il via libera alla "Legge Gelli" che, dopo l'ok della Camera, va ora a regolamentare una situazione da troppo tempo fuori controllo. "Proprio per questo ora sarà determinante che i decreti attuativi tengano opportunamente conto della necessità di rendere concretamente operativo il riordino della materia, così come già sottolineato durante l'iter parlamentare del provvedimento". Secondo le stime dell'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), ogni anno solare si registrano circa 34mila denunce di cittadini per danni subiti da medici privati e nelle strutture sanitarie. "Considerato che un risarcimento si aggira tra i 25mila e i 40mila euro, il costo economico della malpractice potrebbe, quindi, giungere a superare i 2 miliardi di euro l'anno, che equivalgono al 2% del Fondo sanitario nazionale. Questa legge - commenta il presidente di Consulcesi Group, Massimo Tortorella - consente di disciplinare la responsabilità professionale degli operatori sanitari, con una nuova normativa che riporterà serenità nel rapporto tra medico e paziente, dando a quest'ultimo opportunità di ottenere eventuali risarcimenti in tempi certi e rapidi. Per il personale sanitario diventa sempre più importante essere adeguatamente formati e rispettare l'obbligo ECM, in modo tale da poter beneficiare di vantaggi e bonus a livello assicurativo".

De Biasi: Responsabilità professionale e sicurezza delle cure un binomio ormai inscindibile grazie alla legge appena approvata. Inizia una nuova una nuova vita per i diritti del cittadino paziente e per la dignità di tutti i professionisti della sanità". Ad affermarlo è Emilia Grazia De Biasi, Presidente della Commissione Sanità del Senato a proposito dell'approvazione definitiva della legge sulla responsabilità delle professioni mediche. "Un risultato importante - sottolinea la Senatrice Pd - frutto di confronto e ascolto dentro e fuori le istituzioni per il quale abbiamo tutti lavorato anteponendo l'interesse del Paese a quello di parte. E ora tocca alla legge di riforma degli ordini e delle professioni sanitarie".

Melazzini: "L'approvazione del Ddl sulla responsabilità del personale sanitario rappresenta un traguardo fondamentale, frutto dell'iniziativa del Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, e dell'impegno profuso dal Parlamento". E' quanto afferma in una nota il direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Mario Melazzini. "La nuova legge - sottolinea Melazzini - consente di incidere positivamente sulla qualità e l'efficacia delle prestazioni sanitarie e quindi sulla vita dei cittadini, in un'ottica di miglioramento complessivo del sistema e di tutela del diritto alla salute, garantendo il rapporto medico-paziente e colmando un evidente vuoto normativo".

Cittadinanzattiva: Una legge "con luci e ombre", su cui "vigileremo attraverso un Osservatorio ad hoc per denunciare le criticità che rileveranno cittadini, istituzioni e professionisti". Così Tonino Aceti, coordinatore nazionale di Cittadinanzattiva in merito alla legge sulla Responsabilità professionale del personale sanitario, approvata oggi in via definitiva dalla Camera. Diversi i punti del testo che non convincono, sottolinea Aceti, "a partire dall'assunto della 'moda' del risarcimento del danno, che non trova un riscontro nei dati: se 1000 persone su 10.000 che entrano in ospedale vanno incontro a un evento avverso (OMS 2016), secondo dati Agenas 2015, le richieste di risarcimento sono appena 9,79 su 10.000 dimissioni, lo 0,1%". Preoccupa poi il fatto che il Ddl consolida il principio che il danno cagionato ad una persona non è "risarcibile", ovvero senza limitazioni alla quantificazione del danno, ma "indennizzabile" sulla base di una tabella che fissa un tetto rigido:

"Così si sposta l'attenzione dall'interesse del cittadino a quello di chi liquida il danno, che è quello di contenere le uscite". No inoltre all'onere della prova a carico del cittadino qualora questo decida di rivalersi sul professionista (responsabilità extracontrattuale), che dimezza da 10 a 5 anni i termini di prescrizione. L'impegno è anche "a rendere effettive quelle parti della Legge che intervengono positivamente sui diritti", come "l'accento sulla sicurezza delle cure, la trasparenza dei dati sugli eventi avversi e il fondo di garanzia" per assicurare indennizzi in caso di fallimento delle assicurazioni. Infine, l'obbligo di rilascio della cartella clinica entro sette giorni dalla richiesta. "Ora - conclude Aceti - si può attendere anche fino a 90 e più giorni. Un risultato frutto del nostro impegno per introdurre nel testo 'contrappesi' a favore del cittadino".

fonte: ministero salute, ansa, sole24ore, fimmg, cittadinanzattiva

Commenti

Rispondi

I Correlati

Riscatto laurea, le regole per il 2024

Professione | Redazione DottNet | 23/04/2024 21:14

Con questa possibilità di può aumentare l’importo dell’assegno pensionistico e anticipare la pensione, in misura pari al numero di anni riscattati

La lettura combinata delle norme suggerisce, pertanto, di fare esclusivo riferimento ai termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell’anno in cui è disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari per e

I professionisti sanitari che prendono in cura un assistito − sia nell'ambito del SSN, sia al di fuori − possono accedere ai dati e ai documenti presenti nel FSE solo se l'assistito ha preventivamente espresso il proprio consenso alla consultazione

"In alcuni passaggi il testo di cui si è avuta notizia informale differisce da quello ricevuto prima della riunione dello scorso 7 dicembre presso il Ministero della salute, sulla quale c'era stata condivisione quasi unanime"

Ti potrebbero interessare

Riscatto laurea, le regole per il 2024

Professione | Redazione DottNet | 23/04/2024 21:14

Con questa possibilità di può aumentare l’importo dell’assegno pensionistico e anticipare la pensione, in misura pari al numero di anni riscattati

La lettura combinata delle norme suggerisce, pertanto, di fare esclusivo riferimento ai termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell’anno in cui è disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari per e

"In alcuni passaggi il testo di cui si è avuta notizia informale differisce da quello ricevuto prima della riunione dello scorso 7 dicembre presso il Ministero della salute, sulla quale c'era stata condivisione quasi unanime"

E scrive a Cirio per osservazioni sul Protocollo siglato in Piemonte