
I preparati omeopatici in commercio in Italia non recano specifiche indicazioni terapeutiche sull'etichetta
Più "trasparenza informativa" nelle etichette dei prodotti omeopatici. La chiede il Comitato nazionale di bioetica (Cnb), che oggi ha pubblicato la 'Dichiarazione sull'etichettatura dei preparati omeopatici e sulla trasparenza dell'informazione'. Il documento è stato pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio. "Secondo le norme vigenti - spiega il Cnb in una nota - i preparati omeopatici in commercio in Italia non recano specifiche indicazioni terapeutiche sull'etichetta, né tra le informazioni di qualunque genere che si riferiscono ai singoli preparati. La dicitura 'medicinale omeopatico' è, infatti, seguita dalla frase 'senza indicazioni terapeutiche approvate'".
Al Cnb, tuttavia, ciò non sembra "sufficiente ad assicurare la necessaria trasparenza informativa e il rigore che sono un pre-requisito essenziale per la commercializzazione di qualsiasi farmaco". Il Comitato chiede, pertanto, che nel nostro Paese il sistema di etichette riguardante i preparati omeopatici "venga modificato al fine di ridurre potenziali effetti confondenti e di garantire l'obiettivo di un'informazione corretta, completa e realmente comprensibile".
Le Associazioni e Società Scientifiche italiane che rappresentano i medici prescrittori di medicinali omeopatici e antroposofici (Fiamo, Sima e Siomi), in merito al documento emesso dal Comitato Nazionale di Bioetica sull'etichettatura dei preparati omeopatici e sulla trasparenza dell'informazione, in una nota fanno presente che:
1- I medicinali omeopatici, tra i quali sono compresi quelli antroposofici, sono classificati come medicinali secondo la direttiva europea 2001/83/CE recepita in Italia dal DL 219 del 2006, pertanto la dicitura “preparato” è impropria.
2- La dizione “senza indicazioni terapeutiche approvate” risponde a quanto stabilisce la già citata direttiva europea per i medicinali che accedono alla registrazione semplificata (Art. 16 DL 209). La proposta da parte del CNB di inserire la dizione “di efficacia non convalidata scientificamente” sui medicinali omeopatici commercializzati in Italia non terrebbe conto del fatto che in altri paesi europei, che hanno recepito in modo più ampio la 2001/83, esiste anche la possibilità di registrazione di specialità omeopatiche con indicazioni terapeutiche approvate, e questo avviene sulla base di una documentazione scientifica esaustiva. Se l’Italia non ha dettato le regole per fare lo stesso, come stabilito dall’articolo 18 del DL 219/2006, ciò non vuol dire che per una parte dei medicinali omeopatici questo non potrebbe essere previsto.
3- I medicinali omeopatici unitari, monocomponenti, che non sono soggetti a brevetto, riportano, come richiesto nuovamente dalla direttiva citata, la “denominazione scientifica del materiale o dei materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici o altra denominazione figurante in una farmacopea, che coincide con la denominazione propria della tradizione omeopatica”.
"Ogni altra proposta avrebbe solo la funzione di confondere, non di chiarire", concludono le tre società scientifiche.
fonte: cnb
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L’art. 85, comma 2, del citato D.Lgs. 219/2006 precisa che l’etichettatura e il foglio illustrativo dei medicinali omeopatici recano obbligatoriamente la frase “senza indicazioni terapeutiche approvate"
Secondo la Suprema Corte non è minimamente dubitabile la riconducibilità del farmaco omeopatico al concetto di medicinale, stante l’ampia definizione allo scopo fornita dal D.Lgs. n. 219 del 2006
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