La legge 124/2017 esaminata punto per punto
Le società proprietarie di ambulatori e strutture medico-sanitarie non possono detenere farmacie né partecipare come socie in società titolari di esercizi farmaceutici. E’ uno dei chiarimenti forniti nella circolare diffusa ieri da Federfarma per fare il punto sulle misure della Legge 124/2017 in materia di capitale e titolarità, coordinate con la legislazione preesistente. Il documento, redatto dall’ufficio legale della Federazione anche sulla base delle indicazioni provenienti dal suo consulente tecnico, il costituzionalista Massimo Luciani, mira a offrire agli iscritti «un quadro normativo il più possibile chiaro, pur tenendo conto che, purtroppo, non tutte le disposizioni, soprattutto in materia di incompatibilità, si prestano a una lettura univoca».
Proprietà della farmacia
Le maggiori certezze riguardano il capitolo relativo alla titolarità: con la 124/2017, possono essere titolari di farmacia privata i farmacisti iscritti all’albo forniti di idoneità, le società di persone (cui possono partecipare anche soggetti non farmacisti), le società di capitali (nelle quali è consentita la presenza di soci non farmacisti o di società di capitali o di persone) e le società cooperative a responsabilità limitata.
Titolari in forma individuale
Soltanto i farmacisti idonei possono essere titolari in forma individuale di una o più farmacie. Tale condizione – così come quella di gestore provvisorio – sembrerebbe incompatibile con la qualifica di socio in una società proprietaria di farmacie, in quanto la 124/2017 non ha abrogato esplicitamente l’articolo 112, comma 2, del Tuls («è vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona»). Federfarma sta valutando un intervento che chiarisca la lettura da dare alla normativa, per prevenire eventuali disparita di trattamento tra titolari persone fisiche e società.
Società titolari di farmacie
La direzione della farmacia gestita in società deve essere affidata a un farmacista che abbia l’idoneità, ma non è più indispensabile che il direttore sia anche socio. Ogni società potrà essere titolare, direttamente o indirettamente, di un numero di farmacie che, nell’ambito di una regione, non debve superare il 20% del totale degli esercizi esistenti. In virtù di quel «indirettamente», si deduce che una società proprietaria può figurare qualità di socio in un’altra società titolare di farmacie.
Per esigenze di trasparenza, le società sono tenute a comunicare alla Fofi e all’assessorato alla Salute competente lo statuto e ogni variazione della compagine sociale.
fonte: filodiretto, federfarma
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