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Sigarette elettroniche anche nelle farmacie e parafarmacie

Farmacia Redazione DottNet | 03/04/2018 19:44

L'autorizzazione si limita ai soli liquidi. L'Agenzia delle Dogane e Monopoli ha stabilito le modalità con cui potranno essere richiesti i permessi. Il commento di Federfarma

Anche farmacie e parafarmacie potranno vendere al pubblico i "prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina", ovvero i liquidi per le sigarette elettroniche. All'uopo sarà necessario fare richiesta di apposita autorizzazione, posto che la vendita di tali prodotti rientra tra quelle sottoposte a monopolio ai sensi del d.lgs. n. 504/1995 (Testo Unico delle Accise, T.

U.A.).

Le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina (a eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio) sono stati precisati dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli nel decreto direttoriale del 16 marzo 2018 emanato ex art. 62-quater, comma 5.bis, T.U.A.

L'istanza per ottenere l'autorizzazione andrà presentata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto direttoriale sul sito dell'Agenzia. Lo stesso provvedimento contiene un allegato un modello che potrà essere utilizzato per richiedere l'autorizzazione. Nel modulo dovranno essere precisati una serie di dati tra cui denominazione della farmacia o parafarmacia, sede legale, numero partita IVA, CF e generalità complete del legale rappresentante, nonché delle persone eventualmente delegate alla gestione dell'esercizio e l'indirizzo di quest'ultimo. Inoltre, il legale rappresentante dovrà dichiarare di essere titolare dell'esercizio e di essere in regola con le disposizioni vigenti che ne regolano l'attività, di non aver riportato condanne per contrabbando e per delitti contro il patrimonio e la pubblica amministrazione e che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L'Ufficio dei monopoli competente per territorio, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della istanza, rilascia l'autorizzazione la quale avrà durata biennale e potrà essere rinnovata tramite istanza presentata trenta giorni prima della scadenza della precedente.  Se la vendita dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, viene effettuata in mancanza di autorizzazione, scatta la sospensione dell'attività di vendita dei medesimi prodotti, mentre l'autorizzazione decade ove non sussista o sia venuto meno lo status di farmacia o di parafarmaci.

Farmacie e parafarmacie sono escluse dall'obbligo c.d. di prevalenza dell'attività, gravante, invece, sugli esercizi di vicinato e che impone a questi ultimi (per mantenere l'autorizzazione) che il valore delle vendite annuali dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo sia prevalente rispetto al valore delle vendite annuali delle eventuali altre attività dell'esercizio.

Invece, anche farmacie e parafarmacie, per evitare di incorrere nella decadenza dell'autorizzazione, dovranno mantenere il loro status durante tutta la durata dell'autorizzazione, impegnarsi a verificare che i liquidi contenenti nicotina commercializzati siano conformi alla legge (d.lgs. n. 6/2016) e impegnarsi a osservare il divieto di vendita ai minori dei prodotti liquidi da inalazione senza combustione, contenenti o meno nicotina.  All'uopo sarà necessario verificare la maggiore età dell'acquirente, richiedendo, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta; qualora la vendita sia effettuata mediante distributori automatici, a dotare gli stessi di un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica dell'acquirente.  Inoltre, precisa il decreto, l'approviggionamento dei liquidi per le sigarette elettroniche dovrà essere effettuato esclusivamente presso i soggetti autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 29 dicembre 2014, il cui elenco è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia.

I fornitori saranno obbligati a evadere l'ordine di fornitura di prodotti dai medesimi commercializzati previa richiesta all'Agenzia di registrazione e assegnazione del codice identificativo univoco dei prodotti. Invece, i documenti commerciali emessi dai soggetti fornitori per ciascuna operazione, che accompagnano i prodotti, andranno consegnati al destinatario che dovrà conservarli, unitamente ai rispettivi ordini di fornitura, per un periodo di dieci anni decorrente dall'anno contabile di emissione, anche in caso di cessazione dell'attività autorizzata.

Il Decreto direttoriale di Aams sta facendo discutere anche i farmacisti. La domanda più frequente, che corrisponde anche a quanto si chiedono i negozi di vicinato, è: nel tempo che intercorre tra la domanda e l’ottenimento dell’autorizzazione, occorre sospendere la vendita? Federfarma, la federazione nazionale unitaria titolari di farmacia, ha diffuso una circolare per dare le indicazioni necessarie.

Si ritiene che l’art. 1, comma 2, del Decreto in questione che consente l’inizio dell’attività di commercializzazione solo dopo l’inoltro dell’istanza di autorizzazione alla vendita deve essere applicato solo nei confronti delle farmacie che non hanno mai iniziato tale attività di commercializzazione. Per tale ragione, per le farmacie che già effettuano la vendita al pubblico di tali prodotti non è necessario sospendere l’attività di commercializzazione prima dell’inoltro della domanda, in quanto per tali farmacie vige il periodo stabilito di 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto (ovvero entro il 22 Aprile p.v.) per poter inoltrare la medesima istanza di autorizzazione”. Per Federfarma, inoltre, è utile precisare che “la richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata solo per la vendita di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina”, mentre le farmacie che commercializzano esclusivamente i dispositivi meccanici ed elettronici e le loro parti di ricambio “sono escluse da tale obbligo“.

fonte: studio Cataldi, federfarma

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