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Ecm farmacisti: ancora un anno per recuperare

Professione Redazione DottNet | 19/11/2018 17:34

Il recupero dei crediti deve avvenire autonomamente tramite il portale Co.Ge.A.P.S. (www.cogeaps.it)

C'è tempo ancora tutto l'anno prossimo per mettersi alla pari con il numero di crediti obbligatori relativi al triennio precedente (2014-2016) e, per il nuovo triennio, aumenta la percentuale dei crediti acquisibili mediante autoformazione, che ora può coprire il 20% del fabbisogno e non più solo il 10%, come è stato fino ad ora. Sono le due novità in tema di Ecm, come si legge su Mondoprofessionisti, che sono state pubblicate nei giorni scorsi sul sito dell'Agenas, entrando ora in vigore. Due novità, che, soprattutto se integrate, possono essere d'aiuto nel raggiungimento del fabbisogno formativo dello scorso e di questo triennio.

Recupero crediti

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La prima modifica riguarda, quindi, la possibilità «per tutti i professionisti sanitari che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l'obbligo formativo di completare il conseguimento» utilizzando i crediti maturati in tutto il triennio 2017/2019, considerando cioè tutta la formazione Ecm effettuata fino al 31 dicembre 2019. Va sottolineato che «i crediti trasferiti al triennio 2014-16 non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo del triennio 2017/2019» e che «tale spostamento sarà irreversibile». Il recupero dei crediti deve avvenire autonomamente tramite il portale Co.Ge.A.P.S. (www.cogeaps.it), mentre non è possibile inoltrare richieste per email. È necessario accedere nell'area riservata ai singoli professionisti del portale, previa registrazione e ottenimento dei codici di accesso. Dalla propria Area Riservata è possibile selezionare il triennio 2014-2016 per controllare la situazione dei crediti Ecm, mentre dall'area dedicata ai Dettagli professionista - Partecipazioni Ecm c'è la funzione Spostamento Crediti, nella quale sono riportate le istruzioni da seguire.

Autoformazione

Come anticipato, c'è un'altra novità in tema di Ecm e riguarda l'autoformazione, un capitolo ampio in cui può ricadere anche la lettura di riviste scientifiche, capitoli di libri e monografie non preparati e distribuiti da provider accreditati Ecm. Fino ad ora, per il conteggio vigeva il limite del 10% dell'obbligo formativo individuale triennale (fino ad un massimo di 15 crediti nel triennio), mentre con la delibera del 29 settembre, tale soglia, per il triennio in corso, è stata innalzata al 20%. Un'ulteriore possibilità per acquisire, in maniera più flessibile rispetto agli impegni lavorativi, crediti ed eventualmente compensare quelli che si è deciso di trasferire sul triennio precedente. Per ottenere il riconoscimento della formazione svolta in questa modalità, è possibile inoltrare la richiesta al proprio Ordine indicando con precisione i percorsi seguiti. Ogni anno, conclude la delibera, «il Cogeaps fornirà agli Ordini e alle Federazioni, un resoconto contenente l'obbligo formativo, i crediti formativi acquisiti nel triennio, quelli acquisiti nell'ultimo anno, nonché i crediti spostati di competenza dal triennio 2017-19 a quello 2014-16, dai singoli professionisti sanitari iscritti agli Ordini».

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