Professione
Professione
Canali Minisiti ECM

Cassazione, la prova dell'errore medico non spetta al paziente: le modalità di ripartizione

Professione Redazione DottNet | 16/05/2024 12:40

L’obbligo di prova, quindi, per il soggetto danneggiato, si ferma all’individuazione del cosiddetto nesso di causalità fra i due eventi

La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 5922 del 5 marzo 2024, ha puntualizzato le modalità con cui deve essere ripartito l’onere della prova nei procedimenti giudiziari relativi ad un preteso errore medico. La vicenda riguarda un soggetto al quale, dopo essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico per ipertrofia prostatica presso un ospedale, era stata diagnosticata la paralisi del nervo ascellare destro e dell’emidiaframma sinistro, come probabile effetto dell’anestesia collegata all’intervento.

Di qui la richiesta di risarcimento del danno da errore medico, sulla base del rapporto di natura contrattuale che lega l’anestesista all’azienda ospedaliera. Secondo la Suprema Corte, in questi casi il paziente deve provare soltanto che il danno subito dipende dal comportamento tenuto dal medico (che egli ritiene erroneo). L’obbligo di prova, quindi, per il soggetto danneggiato, si ferma all’individuazione del cosiddetto nesso di causalità fra i due eventi. Sarà invece la struttura sanitaria a dover dimostrare l’inesistenza di errori nella condotta tenuta dal medico; quindi, in sostanza, dovrà provare la correttezza dell’operato del professionista ovvero, al limite, dimostrare che il danno è stato determinato da una causa non imputabile.

Afferma in tal senso la Cassazione: "il ricorrente non era, però, altresì onerato di provare la sua allegazione circa la condotta negligente ed imperita dell’anestesista, spettando invece all’Azienda convenuta, previa contestazione di tale allegazione, l’opposto onere di provare che, al contrario, la prestazione sanitaria era stata eseguita con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto, oppure che l’inadempimento (ovvero l’adempimento inesatto) fosse dipeso dall’impossibilità di eseguirla esattamente per causa non imputabile". 

Non spetta quindi al paziente che chiede il risarcimento dei danni subìti dimostrare l’errore medico. Questa autorevole posizione è destinata a semplificare di molto la situazione processuale dei cittadini danneggiati dalle strutture, i quali non si troveranno costretti a ripercorrere nel dettaglio il percorso terapeutico subìto, alla ricerca di comportamenti non idonei. Questi ultimi saranno infatti oggetto di presunzione, nel momento in cui sarà stato accertato che il danno è stato una conseguenza dell’atto medico, salvo prova contraria dell’Azienda.

Commenti

Rispondi
Rispondi
Rispondi
1 Risposte Rispondi

I Correlati

Molte delle disposizioni del decreto rispecchiano quanto è già previsto da norme vigenti per i tempi d’attesa, che tuttavia vengono spesso disattese, innanzitutto per la cronica mancanza di risorse

"Proliferazione legata ad aumento temperature"

In vista della Giornata mondiale arriva a Roma la campagna multicanale 'Epatite C mettiamoci un punto'

Oggetto della valutazione sono stati lo stato delle strutture disponibili, dei servizi erogati, delle borse di studio e degli interventi per gli studenti, il livello di internazionalizzazione, comunicazione e servizi digitali, e il grado di occupabil

Ti potrebbero interessare

Oggetto della valutazione sono stati lo stato delle strutture disponibili, dei servizi erogati, delle borse di studio e degli interventi per gli studenti, il livello di internazionalizzazione, comunicazione e servizi digitali, e il grado di occupabil

Silvestro Scotti confermato nella carica di vicepresidente. Il Consiglio Direttivo ha inoltre riconfermato nella qualità di tesoriere Gennaro Volpe e di segretario Luigi Sodano

E' stata eletta presidente della International Society for Stem Cell (Isscr), la più grande società scientifica sulle cellule staminali al mondo

Gli allievi dei corsi post-laurea svolti tra 1983 e 1991, allora privati del diritto a percepire la borsa di studio, non possono ricorrere all’infinito contro lo stato italiano