Condotta illeggittima se l'azienda ha impedito, o comunque non consentito, al medico di andare in ferie
Ferie non godute: non è una novità per i medici, costretti spesso a sacrificarsi per mancanza di personale. Il CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria, all'articolo 21 comma 13, dispone che le ferie arretrate siano pagate al lavoratore solo quando, all'atto della cessazione del rapporto, esse risultino non fruite o per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente medico. Non è raro che alcuni camici bianchi arrivino alla pensione con 300 giorni di ferie da smaltire, nonostante il riposo sia sancito e riconosciuto dall’articolo 36 della Costituzione come diritto di ogni lavoratore.
Il fatto che un’azienda abbia, esplicitamente o meno, impedito o comunque non consentito al medico di andare in ferie, rappresenta una condotta illegittima. Ora, una parte della giurisprudenza ha ritenuto che il risarcimento del danno potesse intervenire solo nel caso in cui il dipendente avesse fatto richiesta di andare in ferie durante il servizio e queste non gli fossero state concesse.
Il caso di specie riguarda un dipendente dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) che, alla cessazione del rapporto, aveva accumulato 52 giorni di ferie non godute. La Cassazione ha ricordato di aver già affermato, nella sentenza n. 13860 del 2000, che «dal mancato godimento delle ferie deriva – una volta divenuto impossibile per l’imprenditore, anche senza sua colpa, adempiere l’obbligazione di consentire la loro fruizione – il diritto del lavoratore al pagamento dell’indennità sostitutiva».
«I medici con molti giorni di ferie accumulati e prossimi alla pensione – spiega Consulcesi & Partners – possono presentare all’azienda sanitaria presso cui lavorano una lettera di diffida, chiedendo formalmente di poter usufruire del residuo periodo di ferie. Nel caso in cui l’azienda lo neghi, o non risponda, il medico avrà un documento precostituito che provi l’impossibilità di godere di giorni di riposo. A quel punto, una volta in pensione, sarà più semplice ottenere il risarcimento del danno subìto».
Sul tema è recentemente intervenuta anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (6/11/2018), affermando che il lavoratore non può perdere il diritto all’indennità per le ferie non godute, neppure nel caso in cui non abbia richiesto di fruirne durante il periodo di servizio, senza prima appurare se lo stesso lavoratore sia stato effettivamente posto dal suo datore nelle condizioni di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite.
«Sarà quindi il datore di lavoro, - sottolinea Consulcesi & Partners - e non certo il lavoratore, ad essere gravato dall’onere di dimostrare, in caso di contezioso, di aver adottato tutte le misure atte a consentire al lavoratore di esercitare concretamente il suo diritto a cui il lavoratore abbia, nonostante tutto, rinunciato volontariamente e consapevolmente con conseguente perdita della corrispondente indennità finanziaria».
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