La sentenza arriva dalla Corte di Cassazione che così cambia il principio guida
Doccia fredda per gli specializzandi del 1982: la terza sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 5509 del 26 febbraio, in merito alla vicenda di un medico che ha conseguito la specializzazione post universitaria in chirurgia, seguendo il relativo corso tra il 1982 e l’ottenimento del diploma nel il 28 ottobre 1987, chiedendo il pagamento di una somma equivalente alla giusta remunerazione non percepita, ha sancito che la remunerazione adeguata deve essere corrisposta per il periodo di formazione a partire dal 1° gennaio 1983 fino alla conclusione, "dal momento che prima di tale data gli Stati membri avevano la facoltà di dare o non dare attuazione alla direttiva". Di fatto questa ordinanza cambia il principio guida. Giova ricordare che la Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 24 gennaio 2018 (cause riunite C- 616/16 e C-617/16) aveva chiarito che il diritto al risarcimento spettava per le frequenze ai corsi di specializzazioni successive al 1 gennaio 1983 e solo da tale data in poi, anche se l’iscrizione al corso era avvenuta precedentemente
"Nella sentenza – spiegano gli avvocati di Consulcesi - la Corte europea fa riferimento ad iscrizioni avvenute nel 1982, ma soltanto perché la questione che le era stata sottoposta dalle Sezioni Unite riguardava medici (di Palermo) che si erano iscritti proprio e solo in quell’anno, ma ciò non esclude che il principio valga anche per coloro che abbiano iniziato una specializzazione prima del 1982, purché proseguita dopo il 1 gennaio 1983.
Infatti, la Corte di Giustizia stessa ha precisato di esser chiamata a pronunciarsi sulla posizione di coloro che "hanno seguito in Italia, negli anni dal 1982 al 1990, delle formazioni come medici specialisti". Non solo, la Corte Europea (punto 37 della motivazione) non distingue affatto tra formazioni in corso dal 1982 o in corso ancor prima, ma parla solo delle formazioni specialistiche iniziate prima del 1° gennaio 1983, affermando espressamente che l’obbligo alla adeguata remunerazione si applica anche alle "formazioni che siano iniziate prima della scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione della direttiva 82/76 e che siano proseguite dopo questa data".
Peraltro, come evidenziato da alcune recentissime sentenze che hanno affrontato tale specifica questione (Corte di Appello di Roma n. 44/2019, 8 gennaio 2019 e Corte di Appello di Cagliari n. 763/2018, 21 agosto 2018), "non è consentito limitare la portata della sentenza della Corte di Giustizia ai soli medici iscritti nell'anno 1982 ed escludere coloro che si siano iscritti negli anni pregressi e che abbiano terminato dopo il 1.1.1983. Se si operasse in tal modo, si violerebbe l'art. 3 Cost, non riconoscendosi cioè la tutela di ugual natura in situazioni uguali".
La lunga vertenza sui medici specializzati tra il 1978 ed il 2006 che non hanno ricevuto dallo Stato italiano il corretto trattamento economico, nonostante fosse previsto dalle direttive Ue (75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE), ha visto negli anni la conferma di un diritto ormai consolidato e che viene riconosciuto dai Tribunali di tutta Italia in maniera sempre più celere. Tutto ciò, anche in virtù della pronuncia della Corte di Giustizia Europea (cause riunite C- 616/16 e C-617/16), che ha segnato una svolta storica nella giurisprudenza di questo contenzioso e per gli effetti della quale le somme che i tribunali e le Corti dovranno d’ora in poi riconoscere ai medici potrebbero essere triplicate. Una partita più che mai aperta, quindi, e che vede ingrossarsi le fila dei medici rimborsati dopo il recente e autorevole parere pro veritate che ha confermato "come non si sia formata la certezza del diritto necessaria per il decorso della prescrizione", ciò a causa dell’assenza di sentenze e normative chiare ed univoche sulla posizione dei medici immatricolati dal 1978 in poi.
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