La sentenza arriva dalla Corte di Cassazione che così cambia il principio guida
Doccia fredda per gli specializzandi del 1982: la terza sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 5509 del 26 febbraio, in merito alla vicenda di un medico che ha conseguito la specializzazione post universitaria in chirurgia, seguendo il relativo corso tra il 1982 e l’ottenimento del diploma nel il 28 ottobre 1987, chiedendo il pagamento di una somma equivalente alla giusta remunerazione non percepita, ha sancito che la remunerazione adeguata deve essere corrisposta per il periodo di formazione a partire dal 1° gennaio 1983 fino alla conclusione, "dal momento che prima di tale data gli Stati membri avevano la facoltà di dare o non dare attuazione alla direttiva". Di fatto questa ordinanza cambia il principio guida. Giova ricordare che la Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 24 gennaio 2018 (cause riunite C- 616/16 e C-617/16) aveva chiarito che il diritto al risarcimento spettava per le frequenze ai corsi di specializzazioni successive al 1 gennaio 1983 e solo da tale data in poi, anche se l’iscrizione al corso era avvenuta precedentemente
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Secondo la Cassazione, la lesione psicologica cronica successiva a un intervento chirurgico mal riuscito, se accertata clinicamente, va ad aumentare la quota di danno biologico risarcibil: non scatta la personalizzazione consentita dal danno morale
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